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Erogazioni Liberali per università, ricerca e parchi

Sono deducibili le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MIUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli Enti Parco Regionali e Nazionali.

La deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della deduzione ai sensi dell’art. 10 del TUIR, non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, della deduzione prevista dall’art.14 del DL n. 35 del 2005.

Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (Risoluzione 7.7.2010 n. 68 e Risoluzione 19.08.2011 n. 87).

 

Limite di deducibilità

Per la tipologia di onere in esame non è previsto un limite massimo di deducibilità.

 

Modalità di pagamento



L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.



Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiariodell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli  vigilati  nonché  degli  enti  parco regionali e nazionali Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale  risulti  anche  il  donante  e  la  modalità  di  pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).