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Erogazioni Libertali Società Mutuo Soccorso

Guida al modello 730: redditi e ritenuteDall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1, legge n. 3818 del 1886). La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e per le prestazioni eventualmente erogate dalla società di mutuo soccorso e non anche per la quota di adesione alla società.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.291,14. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 22.

 

Modalità di pagamento



L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.



Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia Documenti
Erogazioni  liberali  alle  società di  mutuo soccorso
  • Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario
  • In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario
  • Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata
  • Dalle  ricevute  deve  risultare  il  carattere  di  liberalità  del pagamento (dal 2017)