Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. Si tratta, in particolare dei:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
Tipologia di spesa ammessa
In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2016, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Tra gli oneri accessori sono compresi anche:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 5.1).
Sono escluse dalla detrazione:
- le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4);
- le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.5):
- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma. Gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio (Risoluzione 12.04.2011 n. 43).
La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2).
Gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in “conto interessi”, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.2).
In caso di contributo aziendale, la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (Risoluzione 28.05.2010 n. 46).
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
Qualora il contributo venga restituito è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese” ed in particolare tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento” (Risoluzione 2.08.2010 n. 76).
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.
In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. E’ previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.