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Spese Addetti Assistenza Personale

AssistenzaLa detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

 

Soggetti Non Autosufficienti

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione;
  • indossare gli indumenti.

 

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. (Circolare 03.01.2005 n. 2, risposta 4).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

 

Tipologia di spesa ammessa



La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’ assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

 

  • – una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397);
  • – una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8);
  • – un’agenzia interinale.

 

La detrazione non spetta per:

  • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
  • i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR.

 

Limiti di Detraibilità e Ripartizione

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.



Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100 deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 15.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 03.2005 n. 10, risposta 10.8);
  • – una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
  • un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

 

Tipologia Documenti
Spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti
  • Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato
  • la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice
  • fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.
  • Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del   soggetto   che   effettua   il   pagamento,   i   dati identificativi  della  cooperativa  o  dell’agenzia  e  la specificazione della natura del servizio reso.
  • Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura  o  ricevuta  devono  essere  indicati  anche  gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
  • Certificazione   medica   attestante   lo   stato   di   non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.
  • Se  la  spesa  è  sostenuta  in  favore  di  un  familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.