La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1). Ad esempio se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.
Limiti di detraibilità
Guida al Contenuto
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 16.
Requisiti delle strutture sportive
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato decreto 28 marzo 2007 che ha definito:
- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Documentazione da controllare e conservare
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del citato DM 28 marzo 2007:
- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.); – l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.); – l’importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9).
Tipologia | Documenti |
Spese per attività sportive per ragazzi | Alternativamente:
Tali documenti devono contenere i seguenti elementi:
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