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Spese di Istruzione Universitaria

Spese di istruzione universitariaLa detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria; – corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11);
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.05.2015, n. 17, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12).

 

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 5.20, risposta 5.3).

 

Spese ammesse a detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); – soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni.

La detrazione non spetta per:

  • i  contributi  pagati  all’università  pubblica  relativamente  al  riconoscimento  del  titolo  di  studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1);
  • le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

 

Limite di detraibilità



La detrazione, nella misura dl 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Con DM 23 dicembre 2016 n. 993, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:

Area disciplinare

corsi istruzione

NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:

 

Spesa massima detraibile NORD CENTRO SUD E ISOLE
Corsi   di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello
€ 3.700 € 2.900 € 1.800

 

ZONA GEOGRAFICA REGIONE
CENTRO ABRUZZO
SUD E ISOLE BASILICATA
SUD E ISOLE CALABRIA
SUD E ISOLE CAMPANIA
NORD EMILIA ROMAGNA
NORD FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO LAZIO
NORD LIGURIA
NORD LOMBARDIA
CENTRO MARCHE
SUD E ISOLE MOLISE
NORD PIEMONTE
SUD E ISOLE PUGLIA
SUD E ISOLE SARDEGNA
SUD E ISOLE SICILIA
CENTRO TOSCANA
NORD TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO UMBRIA
NORD VALLE D’AOSTA
NORD VENETO

 

I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale. In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica.



Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 208 del 2015, per i master privati di I e II livello, è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali.

 

Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.



Nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni (vedi art. 1, comma 4, del decreto MIUR).

Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

 

Le Università Telematiche



Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 13.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia Documenti
Spese  di  istruzione  sostenute  per  università

statali

·         Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenute a tale titolo nel corso del 2016

·         Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016

Spese  di  istruzione  sostenute  per  università

non statali

N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non

superiore a quello definito dal decreto del MIUR