Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Tali spese, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Ai sensi del citato comma 2 sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5).
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2). La distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al solo fine di stabilire quali spese siano deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap (cfr. paragrafo sulle spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap).
Spese Sanitarie: le diverse tipologie
Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4).
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.4).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia, tenendo conto di quanto precisato con
Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 6.1. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.
Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10).
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.
Documentazione sanitaria in lingua straniera
Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata.
La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena (vedi interpellanza parlamentare n. 2-01408 del 01.07.2016).
Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente
- a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2017.
In queste ipotesi la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2017. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.
Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2017.
Esempio: | |||
importo dei contributi versati | € | 5.000,00 | |
spese mediche sostenute | € | 10.000,00 | |
spese rimborsate | € | 8.000,00 | |
Spese ammesse in detrazione: | |||
– importo non rimborsato | |||
dalla cassa sanitaria | € | 2.000,00 | (10.000,00 – 8.000,00) |
– quota detraibile spese rimborsate | € | 2.216,00 | (*) |
Totale spese ammesse in detrazione | € | 4.216,00 |
(*) eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000,00 – 3.615,20) = € 1.384,80
1.384,80/5.000,00 (importo complessivo contributi versati)=27,70 %
27,70% x 8.000 = € 2.216,00
Ovviamente in queste ipotesi la detrazione viene riconosciuta, solo nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.
Analogo principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 11.07.2008 n. 293; Risoluzione 02.08.2016 n. 65) (cfr. paragrafo Altri oneri deducibili – rigo E 26, codice 13).
Le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (Risoluzione 8.03.2007 n. 35).
Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.
Limite di detraibilità
Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11. Non è previsto un limite massimo di detraibilità. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 1.
Tipologia di spese sanitarie ammesse alla detrazione
Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)
Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..
I Farmaci e lo scontrino Parlante
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici.
I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3).
Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.
La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4).
Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione 17.02.2010 n. 10).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco (Risoluzione 05.07.2007 n. 156). Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC) (Circolare 30.07.2009 n. 40).
Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7).
Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:
- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario.
Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.2009 n. 218).
A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.
È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).