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Spese sanitarie nel 730: Prestazioni Mediche

Guida al modello 730: redditi e ritenuteLe spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

Per il riconoscimento della detrazione la natura “sanitaria” della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. In proposito, l’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2).

 

Spese specialistiche detraibili

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo:

  • esami di laboratorio;
  •  controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
  •  elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
  •  elettroencefalogrammi;
  •  T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
  •  risonanza magnetica nucleare;
  •  ecografie; – indagini laser; – ginnastica correttiva;
  •  ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
  •  seduta di neuropsichiatria;
  •  dialisi; – cobaltoterapia;
  •  iodio-terapia;
  •  anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3).

Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc.. Ai fini della detrazione, quindi, non rileva la circostanza che le spese siano esenti da IVA secondo quanto chiarito con la Circolare 28.01.2005, n. 4, che ha recepito gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20, risposta 5.15), da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.2), nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Min. Salute 20 ottobre 2016).

 

Le Spese per il personale paramedico



Rientrano nella categoria delle spese sanitarie detraibili anche quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (Circolare 16.11.2000 n. 207).

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista).

La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.



Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1). Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.

La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:

– trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);

– prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);

– cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale (Risoluzione 09.04.1976 n. 207).

La detrazione spetta a determinate condizioni per:

– prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia, effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale. Sulla base di quanto chiarito dal Ministero della Salute, interpellato in proposito, l’intervento di dermopigmentazione, anche se non è effettuato per finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione in quanto, anche se non finalizzato alla cura, è finalizzato a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico. Ai fini della detrazione è necessario che:

a)il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;

b)la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 1.1);

– prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.3 e Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 1.2). Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.);

– prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposte 1.3 e 1.4);

-conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (Risoluzione 12.06.2009 n. 155).

 

Quando non spetta la detrazione



La detrazione non spetta per le spese relative a :

– conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155);

– circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016);

– prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute.

Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1);

– prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2);

– prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;

– trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);

– acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2);

– frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3).

La documentazione da conservare: