L’art. 6 del DLGS n. 175 del 2014, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997.
A seguito delle innovazioni introdotte dal menzionato DLGS n. 175 del 2014 – che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata – viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF siano tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Tale impostazione trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (art. 1, comma 5, del DLGS n. 175 del 2014).
La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter del DM n. 164 del 1999, in sede di controllo si accorge di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, come specificato nel paragrafo successivo.
Resta confermato che la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.
Responsabilità del CAF
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999. Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del DLGS n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Infatti, con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 del menzionato art. 39, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
La verifica per CAF e professionisti
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell’art. 39, commi 4 e 4-ter, del DLGS n. 241 del 1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).
Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, la Circolare n. 26/E del 31.05.2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.
Occorre tener conto dell’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella CU, deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta. L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. Sarà cura del soggetto che presta l’assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (Circolare 21.04.2009 n. 18).
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari,). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del DLGS n. 23 del 2011).
Dichiarazione rettificativa
Qualora il CAF o il professionista abilitato successivamente alla trasmissione della dichiarazione riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al DM n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione pecuniaria che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.
Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti
I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del DLGS n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lett. d) del DLGS 30 giugno 2003, n.196, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.