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Coefficiente di Rivalutazione del TFR – Dati ISTAT 2026

Il coefficiente di rivalutazione del TFR viene aggiornato mensilmente e consente di rivalutare il fondo maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile.

La rivalutazione riguarda esclusivamente le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle eventuali anticipazioni e degli utilizzi effettuati. La quota di TFR maturata nell’anno in corso non viene rivalutata con il coefficiente del mese di cessazione.

Coefficiente di rivalutazione TFR

Coefficienti di rivalutazione del TFR 2026



La tabella riporta i coefficienti applicabili ai rapporti cessati durante il 2026. Il coefficiente è espresso in percentuale e si applica al TFR maturato fino al 31 dicembre 2025.

Coefficienti di rivalutazione del TFR 2026
Periodo di validità Indice FOI Variazione FOI Quota variabile 75% Quota fissa Coefficiente
15 dicembre 2025 – 14 gennaio 2026 121,5 1,081530% 0,811148% 1,500000% 2,311148%
15 gennaio – 14 febbraio 2026 100,4 0,317367% 0,238025% 0,125000% 0,363025%
15 febbraio – 14 marzo 2026 100,9 0,816955% 0,612716% 0,250000% 0,862716%
15 marzo – 14 aprile 2026 101,5 1,416461% 1,062346% 0,375000% 1,437346%
15 aprile – 14 maggio 2026 102,5 2,414586% 1,810940% 0,500000% 2,310940%
15 maggio – 14 giugno 2026 102,8 2,715391% 2,036543% 0,625000% 2,661543%
15 giugno – 14 luglio 2026 102,8 2,715391% 2,036543% 0,750000% 2,786543%
15 luglio – 14 agosto 2026 103,1 3,015391% 2,261543% 0,875000% 3,136543%

I dati dei mesi successivi devono essere aggiunti dopo la pubblicazione del relativo indice FOI ISTAT e verificati sulla base del comunicato ufficiale o della fonte istituzionale di riferimento.

Formula di calcolo

Il coefficiente di rivalutazione del TFR è composto da una quota fissa pari all’1,5% annuo e da una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI rispetto all’indice di dicembre dell’anno precedente.

Formula:

coefficiente = quota fissa + (75% × variazione dell’indice FOI)

Per i mesi diversi da dicembre, la quota fissa viene rapportata ai mesi utili dell’anno:

quota fissa = 1,5% ÷ 12 × numero dei mesi utili

L’indice utilizzato è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, pubblicato dall’ISTAT.

Quale coefficiente applicare alla cessazione

  1. Se il rapporto termina dal giorno 1 al giorno 14 del mese, si applica il coefficiente del mese precedente.
  2. Se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, giorno 15 compreso, si applica il coefficiente del mese di cessazione.

Rapporti iniziati durante l’anno

  • Il rapporto iniziato durante l’anno non ha un fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente da rivalutare.
  • Il rapporto iniziato e cessato nello stesso anno non è soggetto a rivalutazione del fondo pregresso.
  • La quota maturata nell’anno della cessazione viene calcolata separatamente e non viene rivalutata con il coefficiente mensile.

Anticipazioni e utilizzi del TFR

In caso di anticipazione o altro utilizzo del TFR, la rivalutazione deve essere calcolata tenendo conto del fondo effettivamente rimasto nella disponibilità del datore di lavoro. L’anticipazione deve essere considerata nel periodo di paga in cui viene erogata.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Sulla rivalutazione del TFR è dovuta un’imposta sostitutiva del 17%. L’imposta si applica alla rivalutazione maturata e non all’intero capitale TFR accantonato.

Il versamento tramite modello F24 avviene utilizzando:

  • codice tributo 1712 per l’acconto;
  • codice tributo 1713 per il saldo.

L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, salvo proroghe o differimenti.

La rivalutazione non si applica alle quote di TFR conferite ai fondi pensione. Per le quote versate al Fondo di Tesoreria INPS, gli adempimenti devono essere verificati in base alla posizione dell’azienda e alle regole applicabili.

Coefficienti annuali dal 1982

Avvertenza

I coefficienti devono essere verificati sulla base dell’ultimo dato FOI ufficialmente pubblicato dall’ISTAT. In caso di cessazione, il calcolo può richiedere rettifiche per anticipazioni, utilizzi del fondo e quote trasferite a forme di previdenza complementare.

Ultimo aggiornamento: agosto 2026.



1 commento

  1. mauro barzani

    Proporrei di evidenziare su altra colonna il coefficiente da utilizzare x la moltiplica dell’importo già maturato al mese 12 dell’anno precedente ( 1,012345…)

    Rispondi

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