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fribge benefit 2020

Cambiano le disposizioni in materia di fringe benefit aziendali con decorrenza dal 1 luglio 2020. Ai valori ACI è aggiunto un ulteriore parametro collegato alle emissioni di CO2 per la determinazione del valore fiscale.

Tabelle ACI 2020

In Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per l’anno 2020 che contengono i valori per la determinazione dei valori dei fringe benefit per le auto assegnate ai dipendenti

Con riferimento ai veicoli di proprietà aziendale concessi ad uso promiscuo (aziendale e privato) ai lavoratori si applica la quinta colonna delle Tabelle ACI, relativa ai fringe benefit. 

Valore del Fringe Benefit 2020

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi:

  • uno valido fino al 30 giugno 2020;
  • l’altro dal 1° luglio 2020.

Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato in misura forfetaria, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.

Tabelle e parametri da Luglio 2020



Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, per il calcolo forfetario sono previste 4 diverse percentuali dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (nuovo art. 51 c. 4 lett. a TUIR, sostituito dall’art. 1 c. 632 L. 160/2019). In dettaglio:

  • per veicoli con valori di emissione non superiori a 60g/km, 25% dell’importo;
  • per veicoli con valori di emissione tra 61g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;
  • per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;
  • per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.

Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

L’importo risultante va considerato al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore (o da questo corrisposti). Se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore all’importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l’utilizzo del mezzo.