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Il ravvedimento operoso per regolarizzare gli adempimenti fiscali

Il ravvedimento operoso per correggere gli errori con il fisco

Aggiornmento luglio 2011: ravvedimento sprint

A partire dal 6 luglio 2011 è entrato al ravvedimento operoso si aggiunge il ravvedimento sprint che consente per i primi 14 giorni di applicare una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno. Una sanzione proporzionale per sanare semplici dimenticanze

Aggiornamento ravvedimento operoso febbraio 2011

Da febbraio 2011 entrano in vigore nuove aliquote per il ravvedimento operoso che sono state aggiornate anche in questa guida.

L’aspetto procedurale resta immutato.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è una procedura che consente all’autore di una violazione tributaria di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Il ravvedimento consente di sanare la propria posizione in merito ad alcune violazioni tributarie pagando in misura ridotta una sanzione oltre agli interessi legali (tabella con gli interessi legali)

Chi accede al ravvedimento operoso

Al ravvedimento possono accedere spontaneamente tutti i contribuenti. Il termine spontaneamente indica che il ravvedimento deve essere basato sulla volontarietà del contribuente che prima di eventuali accertamenti spontaneamente adempie. Si perde l’opportunità di sanare la propria posizione quando:

  • venga constatata la violazione
  • siano effettuati accessi o ispezioni
  • durante gli accertamenti ispettivi
  • decorsi i termini

Le modifiche recenti all’istituto del ravvedimento operoso

Il decreto anticrisi 2011 ha modificato la misura delle sanzioni garantendo al contribuente sanzioni minori e termini più lunghi per l’adempimento spontaneo. con una Circolare l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato perfettamente i nuovi tempi e le nuove percentuali delle sanzioni.

Le nuove aliquote del ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso è stato rivisto con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio in Legge 2/2009. L’art. 16 ha modificato le percentuali delle sanzioni rendendo più agevole la sanatoria per il contribuente. I termini per l’adempimento spontaneo con sanzioni ridotte è stato prolungato proprio per consentire ai contribuenti di avere più tempo per sanare le proprie posizioni. Con il ravvedimento operoso la sanzione prevista del 30% viene ridotta in base alle seguenti percentuali:

  • sanzione proporzionale pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo dal primo al quattordicesimo giorno di ritardo – ravvedimento sprint da luglio 2011
  • sanzione ridotta ad 1/12 (2.50%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di pagamento originaria – da febbraio 2011 di nuovo 3%
  • sanzione ridotta ad 1/10 (3%) se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione viene commessa – da febbraio 2011 pari al 3,75%

Le imposte ravvedibili

Il ravvedimento è utilizzabile anche per le imposte dirette, l’Iva, l’imposta diregistro, l’imposta vidimazione libri sociali, l’imposta ipotecaria e catastali, i tributi locali quali l’ici. Bisogna anche ricordare quali sono le ipotesi ravvedibili:

  • omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986)
  • insufficiente dichiarazione di valore, tardività del pagamento;
  • omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché capi della P.A.

Cose da sapere sul ravvedimento operoso

In fase di compilazione del modello di versamento per l’anno da indicare sarà quello di competenza del versamento da sanare. Elemento necessario per la validità dell’operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell’imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo.

Un esempio di ravvedimento operoso

  • Imposta non pagata: ritenuta professionista (codice tributo 1040) Euro 1000,00 in scadenza il 16/06/2009
  • Pagamento in ritardo il 17/07/2009: occorrerà indicare con il codice 1040 Euro 1002.47 (1000 più interessi maturati così calcolati: 1000,00 x 30gg x 3/36500) codice 8906 (sanzione sostituti di imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%). Essendo una ritenuta effettuata da un sostituto d’imposta gli interessi saranno sommati all’imposta.

Dal 22/05/2007 (risoluzione 109/E del 22/05/2007) gli interessi andranno indicati con apposito tributo e non più sommati all’imposta tranne i casi in cui si tratti di ritenute effettuate e versate in ritardo dai sostituti d’imposta.

I principali codici tributo per le sanzioni

  • 8901 IRPEF
  • 8902 Addizionale regionale IRPEF
  • 8903 Addizionale comunale IRPEF
  • 8904 IVA
  • 8905 IRPEG
  • 8906 Sostituti d’imposta
  • 8907 IRAP

I codici interessi

  • 1989 Interessi sul ravvedimento IRPEF
  • 1990 sul ravvedimento IRES
  • 1991 sul ravvedimento IVA
  • 1992 sul ravvedimento imposte sostitutive
  • 1993 sul ravvedimento IRAP
  • 1994 sul ravvedimento addizionale regionale
  • 1995 sul ravvedimento addizionale comunale

Tra i codici tributi per gli interessi non si fa riferimento ai sostituti d’imposta perchè in questo caso gli interessi vanno sommati all’imposta da sanare con scorporo solo in sede di compilazione del modello 770.