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Vuoto normativo dopo abolizione voucherCon l’abolizione del lavoro accessorio si è creato un vuoto per la disciplina di una serie di attività saltuarie che avevano trovato nei voucher una soluzione pratica e veloce.

Già con l’introduzione della doppia comunicazione (INPS ed Ispettorato) si è riuscito a complicare (e compromettere) uno strumento in grado di disciplinare piccole attività lavorative. Certo è che nel mondo delle imprese il voucher è diventato un’alternativa ai tradizionali rapporto di lavoro, facendo registrare un abuso di tale strumento.

Proprio l’abuso dei voucher tra le imprese ha rappresentato la motivazione principale che ha portato alla eliminazione del lavoro accessorio.  L’abrogazione ha lasciato un vuoto normativo per tutte quelle fattispecie di utilizzo concreto e razionale dei voucher  identificabili soprattutto nei rapporti di lavoro domestico, che attualmente sono privi di uno strumento giuridico in grado di disciplinare tali fattispeciee che molto probabilmente si trasformerà, nei vari casi concreti, in un ritorno al lavoro nero.

 

Quali alternative ai voucher?

La fondazione studi dei consulenti del lavoro è intervenuta per proporre, soprattutto alle imprese una serie di alternative ai voucher ed al lavoro accessorio. La fondazione individua tre alternative ai voucher:

  1. La somministrazione
  2. Le collaborazioni coordinate e continuative
  3. Il lavoro intermittente

 

Somministrazione



La somministrazione rappresenta un contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Nella somministrazione sono in gioco tre soggetti:

  • L’agenzia di somministrazione, titolare del rapporto di lavoro col dipendente
  • L’utilizzatore, il datore di lavoro che riceve la prestazione
  • Il lavoratore che effettua la prestazione di lavoro

 

Punti salienti della somministrazione:

  • Idoneo per soluzioni temporanee
  • Richiede adempimenti e stipula di accordi con l’agenzia interinale
  • Ha tutti i costi collegati ad un rapporto di lavoro subordinato
  • Bisogna calcolare il costo dell’Agenzia Interinale

 

Le collaborazioni coordinate e continuative



Le co.co.co, dopo l’abolizione del progetto, devono essere caratterizzate da una forte autonomia nello svolgimento della prestazione che può essere ricondotto in fase di verifica al lavoro subordinato. Sono da verificare:

  1. Autonomia del collaboratore
  2. Lavoro da svolgere nel contesto aziendale se riconducibile alla subordinazione
  3. Valutare la possibilità di certificazione del contratto di lavoro presso una commissione di certificazione

Tra le opzioni è la meno auspicabile.

 

Il lavoro intermittente

La fattispecie riconducibile in concreto al lavoro accessorio è rappresentata dal lavoro intermittente. Almeno in teoria. Vediamo i punti saliente del lavoro intermittente:

  • Prevede la possibilità del lavoro a chiamata
  • È un lavoro subordinato a tutti gli effetti con tutti gli isitituti riconducibili a tale categoria di contratto
  • Può essere a tempo determinato ed indeterminato
  • Può prevedere un’indennità di chiamata
  • E’ opportuna un’analisi del contratto collettivo di riferimento prima della stipula
  • Ha dei limiti di età (fino a 24 anni e oltre i 55)
  • Ha dei limiti di giornate (400 in tre anni salve eccezioni come nel settore turismo)

In linea teorica il lavoro intermittente appare quello più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, perché prevede la possibilità di richiedere la prestazione di lavoro “a chiamata”, soltanto cioè quando il datore di lavoro la richieda, con un connotato di “estemporaneità” assimilabile perciò all’utilizzazione dei voucher.

Va detto però che quello intermittente è pur sempre un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, che prevede adempimenti, formalità ed oneri tipici di questa tipologia generale. L’unico elemento di specialità è rappresentato dalla eventualità della prestazione, che può essere richiesta dal datore di lavoro quando la ritiene necessaria e non è un obbligo continuo per il lavoratore, come avviene per i dipendenti nella generalità dei casi. Questo però sempre nell’ambito di un vero e proprio contratto di lavoro, scritto, che può anche essere a tempo indeterminato e che dunque presuppone delle esigenze diverse da quelle tipiche del lavoro accessorio cui erano destinati i voucher.

 

I costi dei diversi istituti

La fondazione studi ha comparato i costi delle differenti forme contrattuali ipotizzando un netto per il lavoratore di 1260 euro.

L’analisi di costo allegata, è stata sviluppata al fine di determinare la quantificazione dei costi aziendali derivanti dalle differenti fattispecie, partendo da un dato comune: il netto spettante al lavoratore quantificato in € 1.260,00 su base mensile. Per le figure subordinate, è stato preso come riferimento il dato tabellare previsto dal CCNL Turismo – Confcommercio.

In estrema sintesi, nel nostro ordinamento i voucher hanno lasciato un vuoto che necessita di essere colmato almeno per disciplinare piccoli lavori occasionali o riferibili a specifiche esigenze in particolari settori o momenti. Di seguito una tabella estratta dall’approfondimento della Fondazione Studi.

 

COMPARAZIONE COSTO SU BASE MENSILE
EMOLUMENTI ACCESS. SOMMINIST. CO. CO. CO. INTERM. NO DISP. INTERM. SI DISP.
RETRIBUZIONE NETTA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1260 + 252
RETRIBUZIONE LORDA 1.680,00 1.407,25 1.672,98 1.407,25 1.407,25
IND. DISPONILITA’ 0,00 0,00 0,00 0,00 281,45
RATEI 0,00 234,54 0,00 234,54 234,54
CONTR. INPS

C/AZIE

302,40 488,43 364,88 488,43 572,16
CONTR. INAIL

C/AZIE

117,60 58,04 59,14 58,04 67,99
T.F.R. 0,00 121,61 0,00 121,61 142,46
304,90
MAGG. AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE COSTO 1.680,00 2.614,78 2.097,00 2.309,88 2.705,86