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Quando si inizia a un’attività imprenditoriale è bene avere conoscenza di tutti gli aspetti legali che la riguardano. Avviare un’ impresa che si occupa di produzione video richiede già parecchie sfide, come acquistare le tecnologie adeguate, rapportarsi con personale qualificato, pianificare una buona strategia di marketing per trovare una clientela su cui fare affidamento. Senza dover in aggiunta preoccuparsi delle possibili responsabilità legali. Questa situazione vale anche a maggior ragione per il settore della produzione video, che per sua stessa natura è particolarmente articolato.

Scegliere la Partita Iva adeguata

Se intendi intraprendere l’attività di videomaker in Italia, con Patita Iva la procedura varia in funzione del tipo di servizi che offri. Ecco una panoramica delle differenze:

Come Libero Professionista

  • Adatto se realizzi video su richiesta o vendi video parzialmente già realizzati.
  • Codice ATECO: 74.20.19 per altre attività di riprese fotografiche.
  • Documentazione: Compilazione e invio del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate.
  • Costo: Nessun costo se procedete autonomamente; altrimenti, il costo del commercialista.

Come Ditta Individuale

  • Adatto se produci cortometraggi, documentari o film.
  • Codice ATECO: 59.11.00 per la produzione cinematografica, e 74.20.12 se effettui riprese aeree con droni (previa consegna del patentino ENAC).
  • Documentazione: Compilazione e invio della ComUnica, che vi permette di aprire la Partita IVA e di iscrivervi al registro delle imprese. Dovrete anche inviare la SCIA al SUAP del comune di riferimento.
  • Costo: Varia. Include imposta di bollo (17,50€), diritti di segreteria (18€), diritto camerale (44€-100€), SCIA (0€-200€), e costi per PEC e firma digitale (a partire da 35€).
  • In entrambi i casi, se decidi di affidarti a un commercialista, dovrai pagare ulteriori compensi, che variano dai 300€ ai 500€ a seconda del tipo di attività.

La scelta tra libero professionista e ditta individuale influenzerà anche gli obblighi fiscali e contributivi; non ultima la scelta tra Partita iva in regime ordinario o “forfettaria”.

Il regime forfettario è una forma di tassazione semplificata destinata ai contribuenti con un volume d’affari non superiore a 65.000 euro all’anno. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

Tassazione

  • Tassazione al 15% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che può scendere al 5% per alcune nuove attività nei primi 5 anni.

Soglie e Limiti

  • Fatturato annuo fino a 65.000 euro.
  • Acquisti di beni strumentali limitati a 20.000 euro all’anno.

Semplificazioni Contabili

  • Non è necessario emettere fattura elettronica tra privati.
  • Esenzione dagli studi di settore e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
  • Non è obbligatorio avere un doppio registro per entrate e uscite, basta un unico registro dei corrispettivi.

IVA e Contributi

  • Non si applica l’IVA sulle fatture emesse e non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti.
  • I contributi INPS sono calcolati su una base forfettaria, solitamente più bassa rispetto al regime ordinario.

Altri Aspetti

  • Non è possibile accedere ai regimi di deducibilità e ammortamento.
  • Non è consentito esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria o semplificata.

Questo regime è particolarmente vantaggioso per chi inizia una nuova attività o per chi ha costi operativi limitati, grazie alle semplificazioni fiscali e contabili. Tuttavia, va valutata attentamente l’opportunità di aderire a questo regime, considerando anche i vincoli e le limitazioni che comporta.

Infatti, per un videomaker o per una piccola casa di produzione video mal si adatta perché non permette di scaricare completamente i costi delle attrezzature e soprattutto non permette di recuperare l’iva. Già queste due voci dovrebbero far riflettere.

Privacy e consenso: i moduli per la liberatoria e l’uso di droni

Durante il processo di produzione di un video, è fondamentale assicurarsi che tutte le persone coinvolte nelle riprese firmino un modulo di liberatoria. Questo passaggio, che potrebbe sembrare banale, sancirà l’autorizzazione per utilizzare le riprese con persone.

Per essere sicuri di aver ottenuto tutte le liberatorie necessarie, seguite questa semplice checklist. La prima domanda da porsi è: “Sono in grado di identificare chiaramente questa persona o oggetto in modo univoco?” Se la risposta è negativa, allora logicamente non è necessaria una liberatoria fotografica.

Per le riprese che coinvolgono persone, ci riferiamo alla liberatoria per attori o testimonial. Se gli attori presenti sono chiaramente identificabili, sarà necessario ottenere una liberatoria del. Tuttavia, coloro che semplicemente passano per strada o il cui volto non viene ripreso dalla telecamera, non richiederanno una liberatoria. Caso di specie sono – alcuni – video aziendali, in cui l’operatore alla macchina non viene ripreso in volto

In secondo luogo, è fondamentale considerare come le immagini saranno utilizzate. Se il vostro video è destinato all’intrattenimento del pubblico, allora l’acquisizione delle liberatorie fotografiche è essenziale.

La terza domanda da porsi è se le riprese saranno effettuate in luoghi pubblici o privati. Va notato che i proprietari di aree private hanno più diritti rispetto ai custodi di luoghi pubblici. Si tratta di un aspetto che coinvolge spesso chi filma con droni sopra centri abitati con case, riprendendo la proprietà privata sottostante.

Se sei interessato a fare riprese aeree con droni sopra proprietà private, è importante seguire alcune linee guida per garantire la sicurezza e il rispetto della privacy. Prima di tutto, assicurati di avere il consenso del proprietario se l’edificio stesso è il soggetto delle riprese.

Inoltre,  esistono regole e restrizioni sul volo dei droni in aree urbane. Seguendo le linee guida e i consigli per riprese con droni sopra proprietà private pubblicati da una casa di produzione video, potrai ottenere immagini interessanti senza violare la legge o arrecare danni.

Le Assicurazioni e le polizze

Quando si lavora nella produzione video, è fondamentale considerare diversi tipi di assicurazione per proteggere se stessi e il proprio – costoso – materiale. È indispensabile la polizza di responsabilità civile (RC) . Questo tipo di assicurazione protegge da qualsiasi incidente occorso sul set o nella location delle riprese.

Sebbene possa sembrare un dettaglio insignificante, gli incidenti sono molto comuni in questo ambiente. Dagli attori agli addetti alle luci, chiunque sia coinvolto può trovarsi in situazioni pericolose. Ma con una buona polizza di Responsabilità civile, sarete protetti da qualsiasi responsabilità o danni materiali derivanti da luci cadute o cavi.

Accanto alla RC è prassi comune aggiungere una polizza per infortuni sul lavoro, a copertura dei collaboratori. Un’altra polizza importante, sebbene più costosa e meno comune, è l’assicurazione di responsabilità professionale. Questa copertura fornisce una difesa legale in caso di azioni da parte di clienti che lamentino danni derivanti dalla produzione del video o di altre parti coinvolte nel vostro lavoro.

Contratti per videomaker

Internet offre numerose risorse con modelli adeguati per diverse situazioni e settori. Ma spesso si tratta di indicazioni fuorvianti. Secondo il Codice Civile italiano, all’articolo 1321, si legge: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

In sostanza, è una promessa di eseguire un lavoro (la produzione di un video) a fronte di un compenso. Va prestata attenzione a che la firma su un contratto non è sempre strettamente necessaria per la sua validità. Il Codice Civile italiano stabilisce che un contratto è valido e produce effetti giuridici “se vi è un accordo tra le parti sulla cosa e sulla causa che costituiscono l’oggetto del contratto, a meno che la legge non richieda una forma specifica come condizione di validità” (articolo 1325 e seguenti).

Questa significa che in una produzione video non basta dire “non ho firmato nulla” posto che la forma scritta e la firma sono utili principalmente come mezzo di prova in caso di contestazioni, piuttosto che come requisiti di validità. Anche un accordo verbale può essere perfettamente valido, a meno che non rientri nelle categorie di contratti per i quali la legge richiede una forma specifica.

Le Licenze sulle musiche e sulle immagini

Come videomaker, avrete a disposizione diversi tipi di licenze. Potrebbe essere necessario ottenere una licenza di sincronizzazione, richiesta per la realizzazione e distribuzione di video con musica. Per ottenere questa licenza, bisognerà contattare il detentore dei diritti sulla canzone.

Oltre alla licenza di sincronizzazione, potrebbe essere necessario acquisire una licenza per l’utilizzo di una vecchia canzone in un nuovo video. In questo caso, bisognerà rivolgersi all’etichetta discografica. Se si intende pubblicare il proprio video su un sito web, sarà necessario ottenere anche una licenza internet. Stare al passo con le diverse licenze è fondamentale per chiunque operi nel settore dei video.

Il pubblico dominio: un tesoro di opere artistiche a disposizione di tutti

C’è una regola pratica che potrebbe rivelarsi estremamente utile per gli appassionati di opere artistiche: tutto ciò che è stato creato prima del 1925 è adesso di dominio pubblico, indipendentemente dalla registrazione e dal rinnovo dei diritti d’autore. Questo è l’anno chiave, un punto di svolta che consente di utilizzare liberamente musica, poesia, teatro e dipinti di artisti come BrahmsShakespeare e Rembrandt.

Tuttavia, è importante fare attenzione: nel caso di un brano musicale di Brahms, ad esempio, si deve evitare di utilizzare una registrazione moderna, in quanto questa potrebbe ancora essere soggetta a copyright, nonostante il lavoro originale sia nel dominio pubblico. Interessante questa rielaborazione video in 3D di un opera di Van Gogh, la Camera da letto ad Arles.

La legge sul copyright e le eccezioni per la produzione video: il Fair Use

Quando si parla di produzione video e legge sul copyright, bisogna tener presente che esistono alcune eccezioni. Ad esempio, la cosiddetta clausola del “fair use” .
Si tratta di un concetto tipicamente americano ma che ha implicazioni anche in ambito europeo, considerato che la maggior parte dei video prodotti, come quelli aziendali, finisce poi su YouTube o sulle pagine Facebook delle aziende.

Il concetto di “Uso Equo” (Fair Use) si attua quando si utilizza del materiale protetto da copyright senza incorrere in violazioni, anche in assenza di una specifica autorizzazione da parte del titolare del diritto. Il potenziale violatore potrà copiare il materiale solamente a scopo di critica, commento, informazione, insegnamento, borsa di studio o ricerca.

Per poter determinare se l’utilizzo di una determinata opera protetta da copyright possa rientrare nell’ambito dell’uso equo, si valutano quattro fattori fondamentali:

  • l’intento e il carattere dell’utilizzo;
  • la natura dell’opera tutelata da copyright;
  • l’ampiezza dell’utilizzo in relazione all’opera complessiva;
  • impatto che l’uso dell’opera avrà sul suo valore originario.

Indubbiamente, è auspicabile proteggere il contenuto delle video produzioni, vietando a chiunque di utilizzarlo senza il necessario permesso. Tuttavia, in taluni casi, spesso a sproposito viene invocato come possibile difesa il concetto di “uso equo”. Quante volte un Cliente chiede al videomaker di usare “immagini o video presi da internet”?

 

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