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contratto a tempo determinato decreto dignitàIl Decreto Dignità, recentemente pubblicato in gazzetta ufficiale, ha apportato una serie di modifiche al contratto a tempo determinato. Il Governo del Cambiamento non cambia la pessima abitudine rappresentata negli ultimi venti anni anni di abusare della decretazione di urgenza per temi soggettivamente urgenti che creano disordine normativo e confusione nella transazione in quanto non è prevista una disciplina transitoria per l’applicazione delle disposizioni normative.

In sintesi i punti salienti delle modifiche al contratto a tempo determinato:

  • Riduzione della durata massima da 36 a 24 mesi;
  • Reintroduzione delle causali per l’apposizione del termine per contratti oltre i 12 mesi;
  • Riduzione delle proroghe da cinque a quattro.

 

La durata massima del contratto a tempo determinato



Il contratto a tempo determinato acausale può essere stipulato per un massimo di 12 mesi.  Il superamento di tale termine anche per effetto di proroghe comporta l’esigenza di apporre la causale che sia riconducibile:

  • ad esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività;
  • ad esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • ad esigenze di incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Il carattere oggettivo delle causali deve essere dimostrato dal datore di lavoro in caso di contenzioso o ispezioni. Sul punto le disposizioni sono molto rigide e non lasciano spazio alla Contrattazione Collettiva per agire sulle causali al fine di cogliere le diverse esigenze che possono riscontrarsi nei diversi settori.

I Contratti Collettivi possono invece derogare sul termine massimo dei ventiquattro mesi di durata massima per i contratti a tempo determinato con causale. Dalle disposizioni introdotte restano esclusi i contratti stagionali. Il superamento del termine comporta l’automatica trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

 

La proroga dei contratti a tempo determinato



Le modifiche apportate del decreto legge hanno effetti anche sui contratti in essere anche in tema di proroghe e rinnovi. In caso di proroga, da intendersi come la semplice modifica del termine inizialmente stabilito ed a parità delle altre condizioni contrattuali, la necessità di inserire una causale giustificatrice si ha solo nel caso in cui il termine superi i 12 mesi.

Nel caso in cui si proceda ad un rinnovo del contratto con modifica delle condizioni inizialmente pattuite oltre che del termine finale, sarà in ogni caso necessario prevedere l’inserimento di una causale.

 

In attesa della Conversione

A pochi giorni dall’approvazione già sono molti i rumors in merito alle modifiche richieste da più parti. Restiamo in attesa e pubblicheremo le novità