La riscossione in Italia è basata su un sistema di autotassazione del contribuente. Qualora il contribuente non adempie spontaneamente l’incasso di quanto dovuto è affidato ad un agente di riscossione che incassa le somme per conto dello Stato o degli Enti Locali.
L’Agenzia delle Entrate e gli altri enti in presenza di somme non pagate spontaneamente dal contribuente procedono con l’iscrizione a ruolo del debito.
Primo passo: La Formazione del Ruolo
Il ruolo è un elenco dei debitori e dei relativi debiti utilizzato dall’ente impositore per avviare il recupero coattivo delle somme. Questo elenco è trasmesso agli Agenti della Riscossione che:
- Estraggono i ruoli per ogni singolo debitore
- Predispongono la cartella di pagamento (tranne alcuni casi)
- Notificano la cartella di pagamento al debitore
- Riscuotono coattivamente le somme per conto dell’ente
- Riversano all’Ente le somme incassate
- Avviano le procedure di esecuzione forzata qualora vi sia il mancato pagamento
La predisposizione della cartella esattoriale non è necessaria in due casi:
- Avvisi di Accertamento Esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate per le imposte di propria competenza
- Avvisi di Addebito dell’INPS per il pagamento di crediti di natura previdenziale.
Le Funzioni della Cartella Esattoriale
La cartella di pagamento assolve ad una duplice funzione:
- fa sorgere l’obbligo di pagamento in capo al debitore (avviso di pagamento)
- legittima l’esecuzione forzata in quanto contiene l’intimazione al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica (messa in mora).
In sintesi la cartella esattoriale contiene tutte le informazioni necessarie al contribuente per regolarizzare la propria posizione o contestare la pretesa dell’ente impositore. Riepilogando la cartella esattoriale riporta:
- Importo dovuto
- istruzioni di pagamento
- invito a pagare entro 60 giorni
- Aggio o compenso dell’Agente di Riscossione
- Istruzioni per la contestazione del debito
- Istruzioni per la rateazione del debito
- Nome del responsabile del procedimento
- Indicazione dell’ente impositore al quale rivolgersi per chiarimenti
Il compenso dovuto all’agente della Riscossione è stato recentemente riformato:
Per i ruoli consegnati fino al 31/12/2015 si parla di Aggio di Riscossione è pari all’8% di cui il 4,65% a carico del contribuente in caso di pagamento entro 60 giorni. Per intero in caso di pagamento oltre i 60 giorni.
A partire dal 01/01/2016 si parla di Onere di Riscossione è pari al 3% nel caso si versi il dovuto nei sessanta giorni. L’onere diventa del 6% trascorsi i 60 giorni.
Cartella di Pagamento: come difendersi
Gli Agenti della Riscossione non forniscono informazioni agli utenti sul contenuto di una cartella esattoriale: per chiarimenti il contribuente deve necessariamente rivolgersi all’ente impositore.
Al fine di impedire l’avvio delle procedure esecutive, il contribuente può richiedere all’Agente di Riscossione la sospensione del ruolo.
Dal 2013 l’Agente della riscossione deve sospendere ogni procedura esecutiva se il debitore presenta un’istanza di sospensione della riscossione, completa di documenti allegati, che dimostri:
- lo sgravio dell’ente impositore
- la sospensione amministrativa o giudiziale
- la sentenza di annullamento totale o parziale
- il pagamento in favore dell’ente prima di ricevere la cartella esattoriale
- la prescrizione o decadenza del diritto
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
L’istanza di sospensione della riscossione va presentata entro 60 giorni dal ricevumento della cartella di pagamento o di altri atti di riscossione utilizzando il modulo presente sul sito dell’Agente di riscossione. Nei successivi 10 giorni l’Agente della Riscossione è tenuto a tramettere all’ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente per avere conferma delle richieste avanzate dal debitore. L’Ente creditore è tenuto a comunicare sia all’agente della riscossione che al debitore l’esito della verifica sia in caso positivo che negativo. Trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate sono annullate di diritto. In questo arco temporale restano sospese.
La richiesta di sgravio va fatta direttamente all’ente impositore. Il primo strumento è l’istanza in autotutela che non sospende i termini per la proposizione del ricorso ma è presentabile in qualunque momento. L’annullamento in autotutela può effettuata anche durante il giudizio o in caso di cartella divenuta definitiva. Lo sgravio totale o parziale viene trasmesso dall’Ente Impositore all’Agente della Riscossione indicando anche eventuali importi di cui si richiede.
Qualora le somme siano dovute, il contribuente può procedere ad una richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.
Le misure cautelari e le procedure esecutive
Dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriali, l’Agente della Riscossione può attivare le procedure cautelari ed esecutive per il recupero delle somme. Sulle somme richieste iniziano a maturare gli interessi di mora il cui tasso deve essere determinato con Decreto dal Ministero dell’Economia. In attesa del decreto si continua ad applicare il 4,14% determinato con Provv. dell’Agenzia delle entrate.
Le azioni esecutive possono essere precedute da un sollecito di pagamento (obbligatorio fino a 10000 euro di debiti), atto bonario per invitare il debitore a definire la pendenza. Diverso è l’avviso di intimazione attraverso il quale l’agente della riscossione rinnova la notifica del debito ed intima al debitore di adempiere entro 5 giorni. Per i debiti fino a 1000 euro, dal 2013 è obbligatorio inviare al debitore una comunicazione con il dettaglio dei ruoli prima di avviare le procedure esecutive trascorsi 120 giorni.
Le procedure esecutive per avviare le azioni cautelari sono:
- Fermo amministrativo su beni mobili (ganasce fiscali), preceduto da preavviso di fermo
- Ipoteca sui beni immobili (solo per debiti rilevanti), preceduta da preavviso, dopo la quale l’agente può procedere alla vendita dell’immobile (no per l’abitazione di residenza del debitore)
- Pignoramento mobiliare o presso terzi
- Espropriazione forzata beni immobili
- Ogni altra azione eseutiva riconosciuta al creditore
I beni mobili indispensabili per lo svolgimento dell’ativià di impresa arte e professione possono essere pignorati nei limiti di un quinto qualora nell’esercizio dell’attività vi sia una prevalenza del capitale sul lavoro quando il valore degli altri beni non appare sufficiente al soddisfacimento del credito.