Questa guida fornisce una sintesi della disciplina nuova “patente a crediti in edilizia” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, come stabilito dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) e dettagliato nel Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.
Obiettivo principale della patente a punti in edilizie: l’obiettivo principale della patente a crediti è quello di migliorare la sicurezza nei cantieri edili, incentivando le imprese e i lavoratori autonomi ad adottare comportamenti virtuosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Punti chiave della normativa:
- Obbligo di possesso: A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008) sono tenuti a possedere la patente a crediti. Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.
- Rilascio della patente: La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite il proprio portale online. Per ottenerla, i soggetti interessati devono presentare domanda online, dichiarando il possesso di specifici requisiti (iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva, formazione, ecc.).
- Fase transitoria fino al 31 ottobre 2024: La circolare INL n. 4/2024 precisa che, fino al 31 ottobre 2024, è possibile operare in cantiere presentando un’autocertificazione del possesso dei requisiti tramite PEC. Dal 1° novembre 2024, sarà obbligatorio aver presentato domanda di rilascio della patente tramite il portale INL.
- Punteggio iniziale e crediti: Al momento del rilascio, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino ad un massimo di 100. L’incremento avviene in base a diversi criteri, tra cui la storicità dell’azienda, l’assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza, la formazione dei lavoratori, gli investimenti in tecnologie per la sicurezza, ecc.
- Decurtazione dei crediti: Il punteggio della patente è soggetto a decurtazioni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertate con provvedimenti definitivi (es. sentenze, ordinanze-ingiunzione). Le decurtazioni variano a seconda della gravità della violazione, come specificato nell’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008.
- Sospensione della patente: L’INL può sospendere la patente, in via cautelare, fino a 12 mesi in caso di infortuni gravi o mortali che si verificano nei cantieri. La sospensione è obbligatoria in caso di morte del lavoratore e la sua durata è determinata in base alla gravità dell’infortunio, della violazione e di eventuali recidive.
- Recupero dei crediti: È possibile recuperare i crediti decurtati, fino ad un massimo di 15, a seguito della valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL. Il recupero è subordinato all’adempimento di specifici obblighi formativi e/o alla realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza.
- Sanzioni: Operare in un cantiere senza la patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere, con un minimo di 6.000 euro.
Documenti Necessari per la Patente a Crediti
Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare i seguenti documenti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: Questo requisito è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Questo requisito è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità: Questo requisito è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente: Questo requisito è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente: Questo requisito è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente: Questo requisito è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non tutti i requisiti sono necessari per tutte le categorie di soggetti. Ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
La richiesta della patente a crediti deve essere effettuata online attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Autocertificazione temporanea Patente a crediti
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Cosa rischia chi opera senza patente a crediti
10 Domande sulla Patente a Crediti in Edilizia
- Quali soggetti sono tenuti a possedere la patente a crediti? Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Sono inclusi anche i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato terzo, a condizione che posseggano un documento equivalente o riconosciuto. Sono esonerate le imprese in possesso dell’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.
- Quali sono i requisiti per ottenere la patente a crediti? I requisiti includono l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, il possesso del DURC, del DVR (se previsto), della certificazione di regolarità fiscale (se previsto) e la designazione del RSPP (se previsto).
- Come si presenta la domanda per il rilascio della patente? La domanda va presentata online tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accedendo con SPID o CIE. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo o da un soggetto delegato.
- Cosa succede nelle more del rilascio della patente? È possibile operare in cantiere? Sì, è consentito operare in cantiere nelle more del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Quali informazioni sono contenute nella patente a crediti? La patente riporta i dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo, la data di rilascio, il punteggio attribuito (iniziale e aggiornato), gli esiti di eventuali sospensioni o decurtazioni e i provvedimenti definitivi che hanno comportato la decurtazione dei crediti.
- In quali casi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente a crediti? La patente può essere sospesa in via cautelare in caso di infortuni gravi o mortali nel cantiere, se riconducibili a colpa grave del datore di lavoro, del delegato o del dirigente.
- Quali sono i criteri per la determinazione della durata della sospensione della patente? La durata, fino a un massimo di 12 mesi, è determinata in base alla gravità dell’infortunio, alla gravità della violazione e all’eventuale recidività.
- Come si può ottenere l’attribuzione di crediti ulteriori sulla patente? Si possono ottenere crediti ulteriori dimostrando la storicità dell’azienda, l’assenza di decurtazioni pregresse, l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza, la formazione dei lavoratori, gli investimenti in sicurezza e altri criteri indicati nel Decreto Ministeriale.
- Cosa succede se la patente scende sotto la soglia minima di 15 crediti? Sotto i 15 crediti non è più possibile operare in cantiere, salvo che per completare lavori già avviati e con un avanzamento superiore al 30%. Operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa.
- Come è possibile recuperare i crediti decurtati dalla patente? Il recupero, fino a un massimo di 15 crediti, è possibile a seguito della valutazione di una Commissione territoriale (INL e INAIL). Per ottenere il recupero bisogna dimostrare di aver ottemperato agli obblighi formativi, di aver realizzato investimenti in sicurezza e di aver adottato misure per evitare il ripetersi delle violazioni.
Conclusioni
L’introduzione della patente a crediti rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza nei cantieri edili. Il sistema si basa su un meccanismo di incentivi e sanzioni che mira a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.