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L’agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente per fornire chiarimenti in merito alla nuova disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti entrata in vigore dal 12 agosto 2012. I chiarimenti si sono resi necessari soprattutto per fornire chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi della nuova disciplina in materia di responsabilità solidale negli appalti.

 La responsabilità solidale negli appalti

L’ambito oggettivo della responsabilità solidale negli appalti

Da un punto di vista oggettivo, la circolare dell’agenzia delle entrate chiarisce che l’ambito di applicazione riguarda tutti i settori e non solo il settore edile. In merito alle tipologie di contratti riconducibili nella disciplina della responsabilità solidale la circolare fa riferimento al contratto di appalto così come definito dall’articolo 1655 del codice civile:

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’ opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Risultano escluse le seguenti tipologie contrattuali:


  • a) gli appalti di fornitura dei beni;
  • b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del Cc;
  • c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del Codice civile;
  • d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 192/1998;
  • e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

La disciplina opera sia in presenza di tre soggetti (committente/appaltatore/subappaltatore) sia nel caso in cui siano coinvolti solo due soggetti (committente e appaltatore.

L’ambito soggettivo della responsabilità solidale negli appalti

La circolare dell’agenzia delle entrate ribadisce che: sono esclusi dall’ambito applicativo della norma:

  • le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
  • le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva;
  • i condomini.

Ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale 

La circolare precisa che è sufficiente il rilascio di una unica certificazione attestante la regolarità dei versamenti eseguiti in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti,

La certificazione, potrà avere cadenza periodica a condizione che al momento del pagamento sia attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data non certificati precedentemente.

La regolarità dei versamenti deve riferirsi al momento in cui il committente effettua il pagamento senza considerare il successivo accredito da parte della banca.