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Dal 2020 sono state introdotte importanti novità in capo ai committenti ed esecutori nei contratti di appalto il cui valore supera i 200.000 euro. In particolare, pur restando, in capo agli esecutori, l’obbligo di versare le ritenute sui lavoratori impiegati nell’appalto, sono previsti particolari adempimenti e responsabilità anche per i committenti.

Chi è soggetto alle nuove norme sulle ritenute

In base alle nuove disposizione dell’art. 4 del D.L 124/2019, i sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Sono soggetti interessati dunque tutti i sostituti di imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.

I requisiti oggettivi per le nuove disposizioni



Da un punto di vista oggettivo l’applicazione delle norme riguarda i contratti aventi i seguenti requisiti tra loro concorrenti:

  1. Importo complessivo annuo (solare o 365 giorni a ritroso?): superiore ad € 200.000,00 (anche somma di più contratti);
  2. Tipologia di contratto: appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  3. Contratti caratterizzati prevalentemente da manodopera – servizi ad alta intensità di manodopera;
  4. Svolgimento presso le sedi di attività del committente;
  5. Utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

Adempimenti e riscontro del Committente

Le deleghe di versamento da richiedere riguardano:

  1. le ritenute fiscale a titolo di IRPEF;
  2. le ritenute a titolo di addizionali regionali;
  3. le ritenute a titolo di addizionali comunali;

che siano trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il committente deve poter effettuare un riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, per cui è previsto che entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  1. le deleghe (sarebbe meglio parlare di quietanze)
  2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente,
  3. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
  4. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  5. il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Violazioni e sanzioni

Il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione dei documenti o del mancato o insufficiente versamento delle ritenute, autorizzano la sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Il committente che non sospenda i pagamenti sarà soggetto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Disapplicazione delle norme sulle ritenute

Inoltre la norma stabilisce che i nuovi obblighi non si applicheranno nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente (allegando la relativa certificazione che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) la sussistenza, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni (si verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni) ;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi relativamente all’ultimo triennio (si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta);
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime ( Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. (si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime);
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di pani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il legislatore ha voluto introdurre questa norma in quanto, nel corso dell’attività di controllo, è stato rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, questi utilizzano come modalità per abbassare il prezzo offerto, l’omissione dei versamenti dovuti per ritenute di lavoro dipendente o assimilato.

Divieto di compensazione per il versamento dei contributi

Allo scopo vale anche la disposizione secondo cui, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, interessate dai nuovi obblighi e non comprese nei casi di esclusione, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Elenco Eccezioni al Divieto di compensazione

In relazione al divieto di compensazione, la Circolare 1/E precisa che i sostituti di imposta che maturano correntemente crediti per somme corrisposte come crediti ai lavoratori possono procedere alla loro compensazione ed elenca i codici tributi esclusi dal divieto di compensazione:

  • 1250 Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
  • 1304 Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d’Aosta di competenza esclusiva erariale
  • 1614 Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia
  • 1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
  • 1628 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
  • 1629 Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di
  • capitale e redditi diversi – art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
  • 1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza
  • fiscale – art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n.175/2014
  • 1632 Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR
  • 1633 Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, c. 1-sexies,
  • del TUIR
  • 1634 Credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, c. 1,
  • dl n. 457/1997
  • 1669 Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
  • 1671 Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
  • 1678 Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
  • 1962 Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d’Aosta
  • 1963 Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna
  • 3796 Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
  • 3797 Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
  • 4331 IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione
  • 4631 IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
  • 4931 IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta
  • 4932 IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’ imposta impianti in Valle d’Aosta
  • 6781 Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla  dichiarazione del sostituto d’imposta – mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
  • 6782 Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
  • 6783 Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – mod. 770 ordinario (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
  • 6787 Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d’imposta applicate agli interessi di cui al
  • decreto legislativo 30 Maggio 2005, 143
  • 6788 Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d’imposta applicate ai canoni di cui al

decreto legislativo 30 Maggio 2005, n. 143

1655 RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA SOMME EROGATE BONUS 80 euro

Certificazione Fiscale Agenzia delle Entrate

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la nuova certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 54730 del 06/02/2020 relativo all’approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto DURC FISCALE)

Rilascio Certificato DURF (?)

Il certificato è messo a disposizione, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, la quale già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Validità e costo del DURF

La certificazione ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge.

La dichiarazione di regolarità nel cassetto fiscale

L’agenzia delle entrate ha comunicato che sono state avviate le attività per implementare la procedura necessaria per rendere disponibile tale certificato all’interno del Cassetto fiscale del contribuente. La realizzazione di questa applicazione automatizzata richiederà però dei tempi tecnici, stimati “nell’ordine di qualche mese.