
Pagamenti con F24 – photo credit: Stefan Neuweger
Con la recente Risposta all’Interpello n. 110 del 27 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento fondamentale (e in parte amaro) per molti contribuenti e professionisti. Il tema centrale è l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi (nello specifico, il Superbonus) per estinguere debiti di natura previdenziale già affidati all’Agente della Riscossione.
Se da un lato la compensazione “orizzontale” nel modello F24 è ormai una prassi consolidata, il pagamento delle cartelle esattoriali segue regole molto più stringenti. Vediamo nel dettaglio il caso e l’interpretazione del Fisco.
Il caso: estinzione di ruoli Cassa Forense con crediti acquistati
Guida al Contenuto
Un contribuente, debitore verso la Cassa Forense per somme iscritte a ruolo e già oggetto di regolare rateazione (72 rate), intendeva acquistare crediti d’imposta Superbonus (codice tributo 7719, quota 2026) da terzi. L’obiettivo era utilizzare tali crediti in compensazione orizzontale nel Modello F24 per abbattere, in tutto o in parte, il debito residuo delle cartelle esattoriali entro l’anno in corso.
Il contribuente riteneva l’operazione legittima sostenendo che la regolare rateazione in corso disattivasse la preclusione dell’art. 31 del D.L. 78/2010 (il noto blocco per debiti scaduti superiori a 1.500 euro) e forte delle recenti aperture sulla compensabilità dei crediti edilizi con i debiti previdenziali.
Il parere dell’Agenzia: il divieto di compensare i ruoli con crediti agevolativi
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la soluzione del contribuente, bocciando l’operazione. Il ragionamento dell’Amministrazione Finanziaria si articola su due passaggi chiave:
- Nessun blocco per la natura del debito: L’Agenzia conferma che i limiti generali alla compensazione introdotti negli anni (compreso il recente comma 49-quinquies dell’art. 37 D.L. 223/2006 e il comma 3-bis dell’art. 121 D.L. 34/2020) si riferiscono specificamente a iscrizioni a ruolo per imposte erariali. Trattandosi nel caso di specie di debiti previdenziali, tali preclusioni non operano. Pertanto, in linea di principio, il contribuente può tranquillamente usare i crediti Superbonus per compensare altri debiti nel modello F24.
- Il limite strutturale dell’articolo 31: Il vero ostacolo risiede nel meccanismo stesso di pagamento dei ruoli tramite compensazione. Questa possibilità, introdotta dall’art. 31 del D.L. 78/2010, permette di pagare le somme iscritte a ruolo compensandole esclusivamente con “crediti relativi alle stesse imposte” (es. debito IRPEF a ruolo pagato con credito IRPEF). Questa formulazione esclude categoricamente dal proprio ambito applicativo i crediti di natura agevolativa, come quelli derivanti dal Superbonus.
In sintesi
La pronuncia dell’Agenzia ribadisce un principio di diritto tributario granitico: la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di deroghe civilistiche.
In sintesi: sì alla compensazione tra crediti Superbonus e debiti previdenziali “correnti” (non a ruolo) nel modello F24, ma no assoluto all’utilizzo dei crediti agevolativi per estinguere debiti già trasformati in cartelle esattoriali affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a prescindere dal fatto che siano oggetto di regolare rateazione.
