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detrazioni 2020

Con la Legge di Bilancio per il 2020 la detrazione delle Spese mediche e degli altri oneri detraibili è collegata al pagamento tracciabile della prestazione: vietato l’uso del contante per poter usufruire delle detrazioni con alcune eccezioni che vedremo più avanti.

Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili

La Legge 160/2019 modifica le disposizione previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF): le spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, e anche previste da altre disposizioni normative daranno diritto alla detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale con due eccezioni che vedremo in seguito.

Gli articoli sulle Detrazioni Fiscali nella Legge di Stabilità 2020

La Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, in merito alle detrazioni fiscali specifica:

  1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
  2. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili



Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.

Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.
Serve necessariamente il pagamento mediante:

  • carte di credito/debito,
  • bancomat,
  • bonifico bancario,
  • bonifico postale,
  • assegni.

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Spese Veterinarie
  • Spese Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Canoni abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Per un approfondimento più analitico dell’elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l’articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d’imposta IRPEF del 19%.

Essendo quest’elenco non esaustivo ed il riferimento anche ad altre disposizioni normative è consigliabile utilizzare sempre strumenti di pagamento tracciabili per il sostenimento di spese che danno diritto a detrazioni tranne che le due eccezioni che vedremo di seguito.

Il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.

Detrazioni 2020 spese con pagamento in contanti

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Limiti per la detrazione delle spese

La legge di bilancio ha introdotto inoltre, un’ulteriore novità in riferimento alla possibilità di detrarre le spese medica, pur se pagate con modalità tracciabile, ossia l’introduzione di limiti di reddito per beneficiare dei rimborsi IRPEF.

Infatti dai 120.000 euro l’importo riconosciuto in detrazione si riduce progressivamente giungendo ad annullarsi per chi ha redditi superiori a 240.000 euro.

Tali limiti non valgono per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie, che potranno essere detratte per l’intero importo.

Le recenti novità potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni con i prossimi provvedimenti dell’Agenzia Delle Entrate. In tal caso vi daremo ulteriori aggiornamenti anche tramite la Newsletter alla quale vi invito ad iscrivervi