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L’adozione crescente di criptovalute come Bitcoin in Italia sta estendendosi a diverse aree, inclusi i pagamenti per beni e servizi. Tuttavia, la natura innovativa e in continua evoluzione delle criptovalute presenta una complessità significativa per quanto riguarda le normative fiscali, generando potenziali incertezze per individui e aziende. Comprendere le specifiche disposizioni fiscali italiane relative all’uso di Bitcoin per i pagamenti e la tassazione dei relativi guadagni di capitale è di fondamentale importanza. In questo post cercheremo di fare chiarezza sull’utilizzo di Bitcoin per pagamenti in Italia.

Definizione di Cashout nel Contesto delle Transazioni in Criptovaluta

Nel contesto finanziario generale, il termine “cash out” si riferisce all’atto di convertire un asset in denaro contante. Questo implica tipicamente la realizzazione del valore di un bene in una forma di valuta liquida. Applicando questo concetto al mondo delle criptovalute, “cashout” è comunemente inteso come la conversione di criptovaluta in valuta fiat, come l’Euro, al fine di concretizzare il suo valore monetario.

Tuttavia, nel contesto specifico delle criptovalute, il concetto di “cashout” può assumere interpretazioni più ampie, comprendendo qualsiasi transazione in cui la criptovaluta viene utilizzata per ottenere valore al di fuori dell’ecosistema delle criptovalute.

La piattaforma Divly classifica le transazioni in:

  • Deposito,
  • Prelievo,
  • Scambio,
  • Trasferimento

Il Prelievo è definito come l’invio di criptovaluta fuori da un portafoglio e include la categoria “Beni/Servizi”, suggerendo che l’utilizzo di criptovaluta per i pagamenti è considerato una forma di prelievo che può avere implicazioni fiscali a seconda della giurisdizione.

Nel contesto del trading di criptovalute, “cash out” può riferirsi non solo alla conversione in valuta fiat o in token di moneta elettronica, ma anche allo scambio di cripto-attività di diversa natura. In italiano, il termine cashout è esplicitamente collegato all’incasso di euro, con la conseguente potenziale obbligazione fiscale. Pertanto, sebbene l’accezione principale di cashout nel mondo delle criptovalute rimanga la conversione in valuta fiat, è importante notare che il suo significato può estendersi a qualsiasi utilizzo della criptovaluta per acquisire valore esterno, come l’acquisto di beni o servizi: da un punto di vista di fiscale significa che l’utilizzo di criptovaluta per i pagamenti è trattato come una forma di disposizione, che può comportare conseguenze fiscali a seconda delle normative vigenti.

Tassazione delle Plusvalenze da Criptovalute in Italia: Principi Generali

Il principio fondamentale per la tassazione delle criptovalute in Italia è la loro classificazione come “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30/2023, ha chiarito che le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Questa classificazione è cruciale in quanto determina l’applicazione di specifiche regole e aliquote fiscali.

L’aliquota fiscale standard attualmente applicata alle plusvalenze derivanti da criptovalute è del 26%. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un aumento di tale aliquota al 33% per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026. Questo incremento segnala una crescente attenzione da parte del governo italiano alla tassazione dei guadagni derivanti da criptovalute e sottolinea l’importanza per i contribuenti di essere consapevoli di questi cambiamenti per la pianificazione fiscale futura.

L’imposta sulle plusvalenze si applica nel momento in cui si verifica un “realizzo” del guadagno, che tipicamente avviene con la vendita, lo scambio o altra disposizione della criptovaluta. Il cashout di Bitcoin, inclusa la conversione in valuta fiat o lo scambio con altre cripto-attività non rientrano nell‘esenzione per caratteristiche identiche, costituisce un momento in cui sorge l’obbligo fiscale. In particolare, la risposta 5-03772 del 26 marzo 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) conferma che l’utilizzo di criptovaluta per l’acquisto di beni o servizi è considerato una disposizione (“cessione della cripto-attività”) che può generare una plusvalenza imponibile. Il principio di “realizzo” è quindi fondamentale; la semplice detenzione di Bitcoin, anche in caso di aumento di valore, non comporta un’imposta finché tale valore non viene convertito in un’altra forma.

MEF CRIPTO RISPOSTA 5-03772 DEL 26 MARZO 2025

Il calcolo della plusvalenza si basa sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita (o il valore del bene/servizio ricevuto) e il prezzo di acquisto (o costo fiscale) della criptovaluta. È fondamentale determinare con precisione il “costo fiscale” in Euro al momento dell’acquisizione. L’onere di documentare il costo di acquisto con elementi certi e precisi spetta al contribuente; in mancanza di tale documentazione, il costo è considerato pari a zero. Per gli scambi tra criptovalute, il costo fiscale della criptovaluta acquisita è lo stesso di quella ceduta nello scambio. La mancata dimostrazione del costo di acquisto può portare a considerare l’intero valore ricevuto (in valuta fiat o come valore di beni/servizi) come guadagno imponibile.

Per il calcolo delle plusvalenze derivanti da criptovalute, l’Italia adotta il metodo LIFO (Last In, First Out). Questo significa che, in caso di disposizione di Bitcoin, si presume che siano stati utilizzati o venduti per primi gli Bitcoin acquisiti più di recente. L’adozione del metodo LIFO ha implicazioni significative per il calcolo fiscale, in quanto il costo fiscale utilizzato per determinare la plusvalenza sarà il prezzo degli Bitcoin acquisiti più recentemente, che potrebbe differire notevolmente dal prezzo di acquisto di Bitcoin detenuti da più tempo.

Cashout e l’Uso di Bitcoin per Pagamenti di Servizi in Italia

Fonti ufficiali, tra cui il MEF e la Circolare n. 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate, confermano che l’utilizzo di Bitcoin per pagare servizi in Italia è considerato un evento imponibile, equiparabile a un “cashout” o a una “cessione a titolo oneroso”. Ciò implica che, se il valore del Bitcoin è aumentato dal momento dell’acquisto, si realizza una plusvalenza imponibile quando viene utilizzato per il pagamento.

A differenza di alcune specifiche esenzioni fiscali previste per gli scambi tra criptovalute con caratteristiche identiche, non esiste un’esenzione specifica per l’utilizzo di Bitcoin come mezzo di pagamento. La normativa fiscale italiana distingue chiaramente tra lo scambio tra cripto-attività con medesime caratteristiche, che non è soggetto a tassazione, e la conversione in valuta fiat o l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi, che sono invece considerati eventi imponibili. Questa distinzione evidenzia l’intento del legislatore di tassare la realizzazione di valore attraverso tali pagamenti.

Implicazioni Fiscali Specifiche dell’Utilizzo di Bitcoin per l’Acquisto di Beni e Servizi

Nel caso di pagamento di un servizio con Bitcoin, la plusvalenza imponibile si calcola come la differenza tra il valore in Euro del servizio ricevuto al momento della transazione e il costo fiscale in Euro dello specifico Bitcoin utilizzato per il pagamento, determinato secondo il metodo LIFO. Questo richiede una meticolosa registrazione della data e del prezzo di acquisto di ogni unità di Bitcoin detenuta per poter applicare correttamente il metodo LIFO e calcolare il costo fiscale degli Bitcoin utilizzati per il pagamento.

L’applicazione del metodo LIFO implica che il contribuente deve mantenere una cronologia dettagliata delle proprie acquisizioni di Bitcoin per poter determinare con precisione il costo fiscale degli Bitcoin utilizzati per ogni pagamento. Questa operazione può risultare complessa, soprattutto in caso di transazioni frequenti o di periodi di detenzione prolungati.

Ad esempio, se un individuo ha acquistato diversi Bitcoin a prezzi differenti e successivamente utilizza una frazione di Bitcoin per pagare un servizio, dovrà identificare, in base al metodo LIFO, quale Bitcoin (o frazione di esso) è stato utilizzato e quale fosse il suo costo di acquisto. La differenza tra il valore del servizio ricevuto e questo costo di acquisto costituirà la plusvalenza (o minusvalenza) imponibile.

È importante ricordare che, qualora il contribuente non sia in grado di fornire una documentazione valida del costo di acquisto del Bitcoin utilizzato per il pagamento, la normativa fiscale italiana prevede che il costo sia considerato pari a zero. In tal caso, l’intero valore del servizio ricevuto verrebbe considerato come plusvalenza imponibile. Questa disposizione sottolinea l’importanza fondamentale di conservare una documentazione accurata di tutte le transazioni di acquisto e vendita di criptovalute.

Anno Fiscale Aliquota Fiscale Applicabile sulle Plusvalenze Soglia di Esenzione Normativa/Guida di Riferimento
2025 26% €2.000 (abolita dal 2025) Art. 67 TUIR, Diverse Leggi di Bilancio, Circolari Agenzia delle Entrate
Dal 2026 33% Nessuna Legge di Bilancio 2025

Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate Italiana

La principale linea guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione delle cripto-attività è rappresentata dalla Circolare n. 30 del 27 ottobre 2023. Questo documento fornisce un’interpretazione dettagliata delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di tassazione delle cripto-attività. La circolare conferma l’aliquota sostitutiva del 26% applicabile alle plusvalenze derivanti da cripto-attività per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Come già menzionato, la circolare chiarisce che l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio è considerato un evento imponibile, in linea con il trattamento fiscale delle cessioni a titolo oneroso. La circolare fornisce inoltre indicazioni sulle definizioni di cripto-attività, in linea con la normativa europea MiCA, e sulla possibilità di rivalutare il costo fiscale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La risposta del MEF a un’interrogazione parlamentare rafforza la posizione dell’Agenzia delle Entrate, confermando esplicitamente che l’acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta costituisce una disposizione imponibile. Il MEF ha inoltre annunciato l’imminente pubblicazione di un ulteriore documento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate per fornire ulteriori chiarimenti sulle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Questi documenti ufficiali rappresentano le fonti primarie per comprendere l’approccio dell’amministrazione finanziaria italiana alla tassazione delle criptovalute e, in particolare, all’utilizzo delle stesse per i pagamenti.

Soglie o Condizioni Specifiche per l’Imposta sulle Plusvalenze di Bitcoin

La soglia di esenzione di €2.000 per le plusvalenze derivanti da cripto-attività è stata abolita a partire dal 1° gennaio 2025. Questo significa che tutte le plusvalenze realizzate da tale data, indipendentemente dall’importo, sono soggette a tassazione. Le precedenti disposizioni facevano riferimento a una soglia di €2.000 al di sopra della quale le plusvalenze erano tassabili, ma tale soglia non è più in vigore.

Un’altra condizione importante è l’obbligo di dichiarare il possesso di criptovalute nel “Quadro RW” della dichiarazione dei redditi (“Modello Redditi PF”) a fini di monitoraggio fiscale. Questo obbligo sussiste indipendentemente dall’ammontare detenuto o dal fatto che siano stati generati redditi imponibili. Dal 2023, non esistono limiti minimi per la dichiarazione delle cripto-attività 17.

Differenze nel Trattamento Fiscale tra Detenzione e Utilizzo Transazionale

Sebbene l’aliquota fiscale sulle plusvalenze da cripto-attività rimanga la stessa (attualmente 26%, dal 2026 sarà 33%) indipendentemente dal fatto che il Bitcoin sia detenuto come investimento o utilizzato per una transazione, la differenza principale risiede nell’evento che fa scattare l’imposta. Nel caso di detenzione a scopo di investimento, l’imposta si applica solo al momento della vendita o dello scambio del Bitcoin. Quando il Bitcoin viene utilizzato per un pagamento, l’imposta si applica al momento della transazione, in base al valore del bene o servizio ricevuto.

Il metodo di calcolo della plusvalenza (valore ricevuto meno costo fiscale, utilizzando il metodo LIFO) rimane coerente in entrambi i casi. Tuttavia, è importante sottolineare che l’utilizzo di Bitcoin per un pagamento concretizza immediatamente un potenziale guadagno (o perdita) in quel momento specifico, mentre un investimento non realizzato rimane tale fino alla sua disposizione. La normativa fiscale italiana non sembra distinguere fondamentalmente tra Bitcoin utilizzato come investimento e Bitcoin utilizzato come mezzo di scambio ai fini della tassazione delle plusvalenze. L’elemento chiave è la realizzazione di un guadagno al momento della disposizione, indipendentemente dalla forma di tale disposizione.

Obblighi di Dichiarazione per le Transazioni in Criptovaluta in Italia

La normativa italiana prevede due principali obblighi di dichiarazione per chi detiene o effettua transazioni con criptovalute:

  • Quadro RW (Monitoraggio Fiscale): Tutti i possessori di criptovalute, inclusi i Bitcoin, sono tenuti a dichiararli annualmente nel “Quadro RW” del “Modello Redditi PF” a fini di monitoraggio fiscale. L’importo da indicare è il valore di mercato in Euro delle criptovalute detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento.
  • Quadro RT (Tassazione delle Plusvalenze): Le plusvalenze derivanti da transazioni con criptovalute, inclusi i pagamenti effettuati con Bitcoin, devono essere dichiarate nel “Quadro RT” del “Modello Redditi PF”. Ciò richiede la specificazione di ogni transazione imponibile, il costo fiscale (calcolato con il metodo LIFO) e il valore ricevuto.

È fondamentale che i contribuenti conservino una documentazione dettagliata di tutte le transazioni di acquisto, vendita e pagamento per poter calcolare accuratamente le plusvalenze e adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi. Le imposte sulle plusvalenze vengono pagate tramite il sistema di autoliquidazione, con la possibilità di effettuare acconti e un saldo finale.

Modulo/Sezione Dichiarativa Scopo della Dichiarazione Cosa Deve Essere Dichiarato Scadenza
Quadro RW Monitoraggio Fiscale Valore complessivo in Euro delle criptovalute detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale Contestualmente alla dichiarazione dei redditi annuale
Quadro RT Dichiarazione Plusvalenze Dettagli di ogni transazione imponibile, inclusi costo fiscale (LIFO) e valore ricevuto Contestualmente alla dichiarazione dei redditi annuale

Conclusioni

In sintesi, il “cashout” nel contesto delle criptovalute si riferisce comunemente alla conversione di criptovaluta in valuta fiat. Tuttavia, l’utilizzo di Bitcoin per pagare servizi in Italia è considerato una forma di disposizione (“cessione a titolo oneroso”) che può generare un’imposta sulle plusvalenze qualora il valore del Bitcoin sia aumentato dal momento dell’acquisto.

La tassazione delle plusvalenze derivanti dall’utilizzo di Bitcoin per i pagamenti segue le stesse regole generali previste per le altre disposizioni di criptovalute in Italia. L’aliquota fiscale attuale è del 26%, ma aumenterà al 33% a partire dal 2026. La plusvalenza imponibile si calcola come la differenza tra il valore del servizio ricevuto (in Euro al momento della transazione) e il costo fiscale del Bitcoin utilizzato (determinato con il metodo LIFO).

È importante notare che la soglia di esenzione di €2.000 per le plusvalenze è stata abolita dal 1° gennaio 2025, rendendo imponibili tutti i guadagni. La tenuta di registri dettagliati di tutte le transazioni di Bitcoin, inclusi i prezzi e le date di acquisto, è fondamentale per calcolare accuratamente il costo fiscale e adempiere agli obblighi fiscali. La mancata conservazione di tali registri potrebbe comportare una valutazione del costo fiscale pari a zero.

I contribuenti sono tenuti a dichiarare le proprie detenzioni di criptovalute nel “Quadro RW” e le eventuali plusvalenze derivanti da transazioni, inclusi i pagamenti, nel “Quadro RT” della dichiarazione dei redditi annuale (“Modello Redditi PF”).

Data la complessità e la natura in evoluzione della normativa fiscale sulle criptovalute in Italia, si raccomanda di consultare un professionista fiscale o di utilizzare software specializzati per la dichiarazione delle criptovalute al fine di garantire una rendicontazione accurata e la piena conformità alle normative vigenti.