Seleziona una pagina

Con l’approvazione della legge di conversione del DL 146/2021 viene introdotto l’obbligo di Comunicazione Preventiva per le Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale. In questo primo articolo sull’argomento cercheremo di delineare le novità introdotte in attesa di disposizioni attuative specifiche.

Il Lavoro Autonomo Occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 2222 c.c.:quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.  I presupposti per parlare di lavoro autonomo occasionale si concretizzano quando l’attività svolta non ha il carattere di abitualità e la prestazione lavorativa si esegue con il proprio lavoro e i propri mezzisenza alcun vincolo di subordinazione.

Siamo in presenza di una prestazione di lavoro autonomo con la specificità dell’occasionalità e non è richiesta l’apertura di una posizione Iva. Le prestazioni rientrano tra i redditi diversi e sono soggette a ritenuta d’acconto del 20%.

Calcola online le ricevute di lavoro autonomo occasionale

 

Le Istruzioni dell’ITL

Con Nota n. 29/2022 , l’ispettorato del lavoro ha chiarito alcuni punti delle nuove disposizioni.

I soggetti interessati



L’obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano come imprenditori, escludendo quindi categorie quali il no-profit, i professionisti.

I rapporti da comunicare sono solo i lavori autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, riferiti alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. Restano esclusi contratti quali le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni di lavoro autonomo professionale, i rapporti intermediati da piattaforme digitali

Scarica la Nota ITL 29/2021

Aspetti sanzionatori:

L’omessa o la ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23.04.2004, n. 124.

La ratio della Norma (è sempre la stessa)



La ratio della nuova disposizione ha il fine di monitorare l’utilizzo di tale tipologia di contratto e contrastarne le forme elusive: infatti anche il Lavoro Autonomo Occasionale sarà computato a tutti gli effetti ai fini della sospensione dell’attività lavorativa.

Cosa Inserire nella comunicazione preventiva

La comunicazione da inserire direttamente nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Procedura telematica Lavoro autonomo occasionale

Con decorrenza da maggio 2022 la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, dovrà essere trasmessa con la nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Elenco indirizzi mail per le comunicazioni transitorie (fino al 30 aprile 2022)

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti‐Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella‐Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari‐Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso‐Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti‐Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como‐Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara‐Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno‐Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca‐Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano‐Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara‐Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Parma‐ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza‐Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Prato‐Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna‐ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Terni‐Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Trieste‐Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Udine‐Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it