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Il Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus, con effetto dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

Si sintetizzano le principali misure adottate su tutto il territorio nazionale, che sostituiscono quelle contenute nel DPCM 10 aprile 2020. Le imprese, che riprendono la loro attività dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura dal27 aprile 2020 applicando cumulativamente le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.



Misure di contenimento del contagio art. 1 DPCM 26/04/2020

Alla luce delle nuove disposizioni è consentito:

  • spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, incontrare congiunti, rispettando il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie
  • lo svolgimento all’aperto di attività sportiva o motoria individualmente o con accompagnatore per i minori o per persone non completamente autosufficienti, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri (un metro per ogni altra attività)
  • lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, riconosciuti del CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

È vietato:

  • il trasferimento/spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo se motivati in base quanto indicato alle lett. a, b o c di cui sopra. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), di uscire dal proprio domicilio
  • ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, di muoversi dalla propria abitazione o dimora
  • l’assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
  • svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto

Sono sospesi:

  • le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti sia in luogo pubblico che privato
  • le cerimonie civili e religiose, salvo quelle funebri, svolte preferibilmente all’aperto, con la partecipazione di congiunti e fino a un massimo di quindici persone dotate di protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • i servizi di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura
  • i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore (es. Università, Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ecc.). Per le Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, le attività possono essere svolte con modalità a distanza
  • i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
  • i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
  • le attività commerciali al dettaglio, salvo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del presente DPCM (es. ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, ecc.), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali
  • le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), salvo le mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • le attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di cui all’allegato 2 del presente DPCM (es. lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).

Obblighi per gli esercizi commerciali

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del presente DPCM (es. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura; garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; ecc.).

Restano aperti:

  • la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e la ristorazione con asporto, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali e quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro
  • le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Restano chiusi:

  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, e nelle aree di servizio e rifornimento carburante
  • i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

Attività Professionali e Lavoro Agile

I datori di lavoro privati possono applicare anche la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Quanto alle attività professionali si raccomanda:

  • il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
  • l’incentivo di ferie congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
  • l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio
  • l’incentivo delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali

Svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali – art. 2



Sono sospese:

  • le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle di cui all’allegato 3 del presente DPCM (es. 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; 03 pesca e acquacoltura; 05 estrazione di carbone, esclusa torba; 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07 estrazione di minerali metalliferi; 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere; 09 attività dei servizi di supporto all’estrazione; 10 industrie alimentari, ecc.).

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, le attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Sono consentite:

  • le attività produttive sospese se organizzate a distanza o con il lavoro agile
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità, e servizi essenziali, salvo i servizi di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura
  • l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari

Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus adottati dal Governo.

Misure Igienico Sanitarie – art. 3

Resta ferma l’applicazione delle misure igienico-sanitarie fondamentali:

  • lavarsi spesso le mani e mettere a disposizione nei luoghi pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Per il contenimento del virus, è obbligatorio sull’intero territorionazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e nelle occasioni in cui non sia possibile garantire stabilmente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, né i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate:

– mascherine di comunità
– mascherine monouso
– mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e a garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza atte a coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e l’igiene costante delle mani).

Ingressi in Italia o soggiorni brevi – artt. 4 e 5

Chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale (trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre) è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione attestante:

a) motivi del viaggio;
b) indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
c) recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le disposizioni non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

In tema di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione attestante:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Trasporto pubblico di linea – art. 7

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, secondo protocolli appositi (allegato 9 DPCM 26 aprile 2020), nel rispetto delle Linee guida di seguito sintetizzate.

L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire i rischi di aggregazione massiva. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura di uffici, esercizi commerciali, servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Le misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza. La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è essenziale per diffondere le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Si richiama, poi, il rispetto di ulteriori disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

  • la sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori;
  • nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
  • incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza;
  • previsione di misure per la gestione di passeggeri e operatori ove accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C;
  • adozione di sistemi di informazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi all’uso dei dispositivi di protezione individuale;
  • adozione di interventi gestionali, se necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e occasioni di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
  • adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Vengono poi fornite raccomandazioni per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

  • non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
  • acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app;
  • seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
  • utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando la distanza interpersonale di un metro;
  • sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
  • evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
  • igienizzare di frequente le mani ed evitare di toccarsi il viso;
  • indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

Disposizioni per disabili art 8

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni.