Il Documento di Valutazione dei Rischi, conosciuto anche con l’acronimo di DVR, è quello che il Testo Unico sulla Sicurezza indica come strumento indispensabile per poter individuare e valutare tutti i rischi di un’azienda. Il DVR contiene, inoltre, le informazioni concernenti le misure di prevenzione ed indica come garantire la sicurezza dei soggetti sul luogo di lavoro.
Chi deve redigere il DVR?
L’obbligo di redigere il DVR sorge in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n°81/2008. Per far ciò, Può avvalersi della collaborazione di alcuni soggetti, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente oppure il Rappresentante dei Lavori per la sicurezza. La figura dell’RSPP è una persona designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di sicurezza, individuando i fattori di rischio, elaborando le procedure di sicurezza ed i programmi di formazione per i lavoratori. Il MC, invece, è un medico che può collaborare con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Infine, l’RLS, è un soggetto eletto (o nominato) per fare attività di rappresentanza su temi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutte e tre le figure appena menzionate, svolgono solo attività di collaborazione, in quanto la responsabilità della valutazione dei rischi rimane sempre in capo al datore di lavoro.
Il DVR è obbligatorio?
È obbligatorio redigere un Documento di Valutazione dei Rischi? La risposta è affermativa: il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, infatti, prevede che le imprese debbano redigere, custodire nonché esibire il documento in questione in caso di controlli. Tuttavia, tale obbligo sorge solo per le aziende con almeno un dipendente, mentre le ditte individuali, le imprese familiari, i liberi professionisti e le aziende con un solo socio lavoratore ne sono esonerate. Sussiste l’obbligo anche nelle scuole: in questo caso è il dirigente scolastico il soggetto designato alla redazione del DVR per i rischi nella scuola.
Cosa deve contenere il DVR e come deve essere redatto?
Secondo le normative in vigore, il Documento di Valutazione dei Rischi può essere redatto sia in forma cartacea che in formato digitale, ed è inoltre possibile utilizzare un modello standard per alcuni tipi di impresa (le aziende fino a 10 lavoratori eccezion fatta per le aziende ad alto rischio oppure le aziende fino a 50 lavoratori ad esclusione delle aziende ad alto rischio e quelle che non espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ecc.). In ogni caso è fondamentale produrre un documento completo, in quanto eventuali omissioni possono essere motivo di sanzione. Per quanto riguarda il contenuto, è necessario specificare i dettagli dell’azienda, l’organigramma delle persone implicate nel servizio di prevenzione e protezione (individuando anche chi ha collaborato alla redazione del DVR stesso), la descrizione di tutte le procedure di sicurezza, l’individuazione delle varie mansioni che espongono i lavoratori a determinati rischi, la programmazione degli interventi migliorativi che devono essere effettuati nell’azienda. Inoltre, non bisogna omettere gli aspetti concernenti lo stress da lavoro nonché eventuali rischi specifici per le lavoratrici in stato di gravidanza. Il documento, inoltre, va revisionato ed aggiornato quando vi è una modifica dell’organizzazione del lavoro, l’introduzione di nuovi macchinari oppure casi di infortunio che potrebbero derivare da un’errata valutazione dei rischi.