Con il decreto legge 1/2022, a partire dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età o che lo compiano entro il prossimo 15 giugno 2022 potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato.
La nuova normativa sul super green pass al lavoro ricalca sostanzialmente quella in vigore dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass semplice:
coloro che, dal 15 febbraio 2022, non possiederanno il super green pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per tutti gli altri lavoratori per i quali non è previsto l’obbligo vaccinale continua ad essere obbligatorio il possesso del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro.
LA RI-ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
Guida al Contenuto
In relazione ai nuovi obblighi intervenuti in materia di green pass, cambia l’organizzazione dei controlli; non per tutti i lavoratori sarà sufficiente la presentazione del pass base e questo implica che i verificatori debbano essere a conoscenza di coloro che dovranno presentare la certificazione rafforzata, come già avviene per i lavoratori esenti da vaccino (e quindi da presentazione di green pass).
Nel caso del requisito d’età sarà l’ufficio del personale a redigere l’elenco dei lavoratori che devono possedere il pass rafforzato, mentre per i lavoratori esenti fornire l’elenco compete al Medico Competente, unico soggetto autorizzato alla raccolta e verifica dei certificati di esenzione.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia poi adottato un registro su cui apporre l’esito delle verifiche periodiche, continuerà ad annotare l’esito positivo o negativo della verifica, senza specificare la tipologia di certificazione presentata: il dato infatti non risulta essenziale e necessario per l’annotazione.
L’annotazione inoltre non deve presentare contenuti del pass (fra cui la tipologia del pass stesso), così come previsto dalle disposizioni del Garante della Privacy.
L’INTRODUZIONE DELL’AUTOSORVEGLIANZA E LE CONSEGUENTI CRITICITA’
La circolare Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 introduce la cosiddetta “autosorveglianza”, periodo dove il soggetto contatto stretto di caso positivo, se asintomatico, potrà circolare e dovrà vigilare su sé stesso in maniera autonoma e costante per l’eventuale comparsa di sintomi, anche minori e dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2.
Questa nuova modalità di gestione dei contatti stretti, evidenzia immediatamente una contraddizione con quello che riportava il protocollo nazionale anti contagio:
mentre la nuova normativa lascia libero accesso ad ogni attività anche ad alcuni soggetti venuti a contatto diretto con un caso covid, il protocollo aggiornato al 6 aprile 2021 prevede il divieto di accesso nei luoghi di lavoro “a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19”.
Questa contraddizione evidenzia la criticità in relazione all’accesso in azienda per tutti, anche ai soggetti che hanno compiuto il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che, dopo un contatto con un positivo, hanno completato il regime di quarantena di 5 giorni.
Nonostante la norma non lo preveda chiaramente, è consigliato prevedere da parte del datore di lavoro una revisione del protocollo anti contagio aziendale, attualizzandolo al contesto corrente.
Bisognerà pertanto prendere in considerazione le misure più sicure a disposizione per la gestione di questi soggetti, a cui non viene interdetto l’accesso alle attività lavorative, fra cui ad esempio lo smart working per i lavoratori che sono in condizione di auto sorveglianza o -in alternativa- ove non sia possibile adottare lo smart working, rivedere il layout fisico delle postazioni di lavoro, dedicando spazi appositi ai lavoratori in auto sorveglianza, o prevedendo un maggior distanziamento.
Non va poi dimenticata l’attività di informazione nei confronti di tutti i lavoratori, comunicando la necessità di venire a conoscenza di un eventuale stato di auto sorveglianza ed illustrando le nuove misure anti contagio studiate ad hoc per questi casi.
Detto ciò, in considerazione del fatto che durante l’attività lavorativa il datore di lavoro è il responsabile dei dispositivi di protezione utilizzati, appare opportuno che tali dispositivi debbano essere da lui forniti, in analogia coi dpi usuali scelti in base all’analisi dei rischi aziendale, fra cui la mascherina filtrante facciale per tutta la durata del regime di auto sorveglianza.
LE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS
Con un nuovo decreto in data 21 gennaio 2022, il Premier Draghi ha chiarito quali sono i servizi a cui si potrà accedere senza presentare certificazione. Si tratta di tutte le attività legate alle esigenze essenziali e primarie della persona:
alimentari e di prima necessità;
esigenze di salute quali ad esempio l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;
accesso alle strutture sanitarie e veterinarie;
esigenze di sicurezza ed esigenze di giustizia (sarà pertanto possibile ad esempio sporgere denuncia senza bisogno di esibire il Green pass).
- In relazione all’elenco delle attività, sono considerate esenti il commercio al dettaglio:
- in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- di prodotti surgelati;
- di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- di articoli igienico-sanitari;
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- di materiale per ottica;
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Pertanto per tutte le altre attività commerciali non menzionate, il proprietario del negozio o gli addetti da loro delegati sono tenuti alla verifica della certificazione verde.
Ma come dovrà essere effettuato il controllo sulla clientela?
Per evitare lunghe code davanti agli esercizi commerciali soprattutto quelli più grandi, e per evitare che le attività debbano dedicare uno o più addetti al controllo del green pass, la norma prevede che il negoziante possa fare controlli non all’ingresso, ma all’interno del locale, quando il cliente è già entrato, e quindi a campione.
La normativa inoltre non prevede un obbligo di tenuta del registro per le annotazioni delle verifiche, come invece avviene per la verifica del green pass ai dipendenti: è pertanto consigliabile apporre un cartello all’esterno del locale che ricordi che per accedere è necessario il possesso del green pass.
LE POSSIBILI NOVITA’ DALL’11 FEBBRAIO 2022
Mascherine all’aperto
Per quanto riguarda le mascherine all’aperto, l’obbligo, anche in zona bianca, dovrebbe essere esteso fino al 10 febbraio e non fino al 31 marzo, data di fine stato di emergenza, come ipotizzato da alcuni.
Green pass
La squadra del premier Mario Draghi dovrà affrontare anche il tema della durata del green pass per chi ha già fatto la terza dose di vaccino, il cosiddetto “booster”: l’allungamento della scadenza è già decisa, ma resta da discutere l’esatta tempistica.
Addio ai colori
Probabile anche il superamento del sistema a “colori” attuale, con le quattro zone: bianca, gialla, arancione e rossa che dovrebbero essere accantonate. Potrebbe rimanere la zona rossa, magari da applicare in aree circoscritte, in caso di un peggioramento evidente della situazione contagi.
Discoteche
Per quanto riguarda lo stop alle discoteche e alle sale da ballo, la riapertura dei locali potrebbe avvenire il 10 febbraio.
Scuola
Oltre a mascherine e discoteche, il decreto in arrivo dovrebbe risolvere anche il nodo scuola, andando a modificare le regole per la quarantena. Possibili cambiamenti anche per i tamponi.