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Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale entra in vigore la nuova riforma dell’apprendistato. L’impianto di riferimento resta quello della riforma del 2003 con maggiori vincoli per le regioni che dovranno adeguare e disciplinare in modo completo i profli previsto entro 6 mesi.  

La direzione provinciale di Modena ha subito reso dispnibile sul suo sito web una pagina speciale che farà da raccolta per le nuove disposizioni che saranno man mano pubblicate. In sintesi possiamo però citare alcuni punti cardine del nuovo apprendistato.

I punti fermi del nuovo apprendistato

La prima cosa da dire è che il contratto di apprendistato rientrerà nella categoria dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con la possibilità di di recesso per entrambe le parti al termine del periodo formativo nel rispetto dei termini di preavviso.

Un ruolo cardine lo giocheranno le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che dovranno stabilire le linee guide del nuovo apprendistato con alcuni punti fermi elencati di seguito:

  • forma scritta;
  • patto di prova;
  • piano formativo individuale;
  • divieto di cottimo;
  • inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o pagamento della retribuzione in percentuale;
  • presenza di un tutor aziendale;
  • riconoscimento della qualifica professionale da far valere all’interno o all’esterno dell’azienda;
  • registrazione della formazione sull’apposito libretto;
  • possibilità di finanziamento dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici;
  • possibilità di prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia o l’infortunio;
  • divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo;
  • divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo;
  • Il numero di apprendisti non può superare il numero di lavoratori qualificati e specializzati in forza presso l’azienda con un minimo di 3 per le aziende senza operai o con meno di tre operai.

Il contratto di apprendistato professionalizzante e le altre forme

Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è quello che ha avuto maggiore applicazione in seguito all’entrata in vigore della legge 30 ed è maggiormente disciplinato in quasi tutti i contratti collettivi.


Per le altre tipologie contrattuali si è cercato di spingere le regioni verso una celere disciplina delle altre tipologie, in molti casi mai entrate in vigore:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale per i giovani che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei venticinque anni.
  • Il contratto di alta formazione e ricerca sarà possibile in tutti i settori produttivi pubblici e privati per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Riguarda anche i praticanti degli studi professionali, previa disciplina dei singoli regolamenti dei vari ordini.

Agevolazioni contributive connesse all’apprendistato

I benefici contributi non hanno, al momento, subito modifiche e restano in vigore per un anno dopo la trasformazione del rapporto al termine della formazione. I datori di lavoro che non provvederanno alla formazione saranno costretti a versare le differenze contributive.