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Con la mediazione tributaria è stato introdotto un nuovo strumento deflattivo del contenzioso obbligatorio per le controversie con valore della lite non superiore ad € 20.000.

stretta di mano

Con la prima circolare 9 del marzo 2012, l’agenzia delle entrate ha fornito un modello di istanza che deve contenere il ricorso che s’intende proporre alla Commissione tributaria. Tale istanza deve essere formulata sulla base degli stessi motivi presenti nel ricorso e può contenere anche l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.

La mediazione come base per il ricorso

L’inoltro del duplice documento (ricorso + istanza) è giustificato dal fatto che, in caso di mancata positiva conclusione della mediazione, tale documento vale anche come notifica del ricorso, per cui il contribuente è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio depositando copia presso la segreteria della Commissione Tributaria.

Il termine di 30 giorni necessari per la costituzione in giudizio sono da calcolarsi a partire dal giorno successivo a :

  • quello di compimento dei 90 giorni (non vale la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre) dal ricevimento dell’atto dalla direzione legale dell’agenzia delle entrate, senza che vi sia stata una notifica all’istante del provvedimento di accoglimento della stessa o della formulazione della proposta di mediazione;
  • quello di comunicazione del provvedimento che respinge l’istanza;
  • quello di comunicazione di parziale accoglimento

Altre caratteristiche della mediazione

La mediazione ha carattere generale ed obbligatorio.

Generale in quanto vale per tutti gli atti emessi dall’agenzia dell’entrate (con valore fino a 20mila euro) alla quale è imposto il riesame, da parte del team legale, dell’atto alla luce dei motivi esposti nel ricorso.

Obbligatoria, in quanto il contribuente è tenuto a presentarla per evitare l’inammissibilità del ricorso e l’ufficio deve motivare fornire le proprie indicazioni.

Linee guida per gli uffici

Il procedimento di mediazione tributaria deve muoversi lungo tre linee guida disposti dall’art. 17/bis:

  • incertezza della controversia
  • sostenibilità della pretesa
  • economicità dell’azione amministrativa

Il compito della mediazione, a differenza dell’accertamento con adesione è anche quello di fornire indicazioni in merito alle possibili conclusioni che potrebbero scaturire dal giudizio.

Prime conclusioni sulla mediazione tributaria

La mediazione tributaria offre un’ulteriore opportunità al contribuente per illustrare le proprie motivazioni ed esprimere le proprie ragioni evitando la commissione tributaria e risparmiando il versamento del contributo unificato richiesto solo in caso di costituzione in giudizio.

L’aspetto negativo è senza dubbio rappresentato dall’assenza di un organo di mediazione terzo ma rappresentativo dello stesso Ufficio che emette l’atto.