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Rateazione avviso bonario Gli ultimi decreti della Delega fiscale sono approdati in Gazzetta Ufficiale con una revisione della disciplina della riscossione dei tributi contenuta nel decreto legislativo 159/2015. In particolare sono state riviste le regole di rateizzo degli avvisi bonari e di alcuni istituti deflattivi del contenzioso ed introdotto il concetto di lieve inadempimento.

Cosa Cambia per gli avvisi bonari



Aumentano le rate per gli avvisi bonari di importo non superiore a 5.000,00 euro che passano da 6 a 8 trimestrali. I nuovi termini riguardano gli avvisi ricevuti in seguito a controlli:

  • per la liquidazione delle imposte (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972)
  • formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).

Restano confermate le 20 rate trimestrali per le rateizzazioni di importi superiori. Nulla è cambiato in merito ai termini di versamento della prima rata che deve essere eseguito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità.

La novità riguarda l’introduzione del lieve inadempimento che consente al contribuente che non riesce a pagare la prima rata nei 30 giorni di poter regolarizzare la propria posizione entro 7 giorni dalla scadenza originaria e di poter quindi evitare la decadenza dalla rateizzazione.

Non si avrà la decadenza dalla rateazione neanche quando di avrà un insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000: questi limiti operano in riferimento all’intera rateazione e non solo al singolo versamento

Per quanto riguarda le rate successive:

  • sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione
  • la scadenza è l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
  • Per il mancato pagamento è possibile il ricorso al ravvedimento operoso

 

Cosa cambia per Adesione e Acquiescenza



Cambiano anche le rateazioni dell’accertamento con adesione e dell’accertamento definito per acquiescenza: in questo caso resta invariato il numero massimo di  8 rate trimestrali per la dilazione degli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza (le stesse rate degli avvisi bonari). Aumentano da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di definizione dell’accertamento.

 

Lieve inadempimento e riduzione della sanzione

In materia di rateazione, viene introdotto il concetto di “lieve inadempimento” per ammorbidire il termine perentorio del pagamento nei trenta giorni dell’avviso bonario senza possibilità alcuna di ravvedimento. Con il lieve inadempimento:

  • non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi la scadenza;
  • non si decade dalla dilazione se il contribuente effettua un insufficiente versamento di una rata, per un importo non superiore al 3% della stessa e comunque non superiore a 10.000,00 €.

Resta confermata la decadenza dalla rateazione qualora il contribuente non versa la prima rata o in caso di mancato pagamento di una delle rate successive diverse dalla prima entro la scadenza della rata successiva.  In caso di importo non versato diminuisce dal 60% al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di decadenza dalla dilazione.