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La manovra Monti ha ridotto a 1.000,00 euro il limite alla circolazione ed utilizzo di denaro contante, assegni trasferibili e libretti al portatore.

Limiti alla circolazione del contante

I nuovi limiti sono entrati in vigore dal 6/12/2011. Le soglie sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2008 quando la soglia critica era indviduata ad € 12.500,00.

Il denaro contante

Lo scambio di cifre pari o superiori a mille euro dovrà avvenire per il tramite di intermediari finanziari abilitati. Le problematiche sorgono in merito alla frammentazione di importi che appaiono riconducibili ad un’unica operazione: in questi casi è previsto che qualora il frazionamento sia previsto da prassi commerciali (vendita a rate) è consentito. Ovviamente, eventuali spostamenti di denaro in contanti potranno essere effettuati presso gli intermediari abilitati che identificano le parti e comunicano i dati all’anagrafe dei rapporti tributari.

Il prelievo di contante

Il prelievo di contante, anche per importi superiori, qualora sia necessario, non è una violazione della norma e non è un’operazione soggetta a segnalazione.

Gli assegni

Gli assegni trasferibili, rilasciati versando un’imposta di bollo pari ad € 1,50 per ogni ticket, non potranno superare il nuovo limite di € 1000,00. Resteranno possibili gli assegni di importi superiori ad € 1000,00 contenenti la clausola non trasferibile.


Per gli assegni intestati al traente è importante ricordare che gli stessi possono essere utilizzati solo per essere girati per l’incasso.

Sanzioni e periodo transitorio

Le sanzioni partono da € 3000,00 (minimo) ed aumentano in percentuale agli importi violati:

  • sanzione dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito per cifre che vanno da 1.000,00 fino a 50.000,00 euro con un minimo di tremila
  • sanzione dall’ 5% al 40% dell’importo trasferito per cifre che vanno da 1.000,00 fino a 50.000,00 euro con un minimo di tremila

Eccezione è rappresentata dall’oblazione che prevede una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo se previsto o il doppio del minimo della sanzione. Il ricorso all’oblazione è previsto solo per cifre inferiori ad € 250.000,00 ed è esercitabile una sola volta nell’anno. L’istituto dell’oblazione non si applica ai professionisti con obbligo di segnalazione.

Il periodo transitorio, in cui non saranno applicate sanzioni, scadrà il prossimo 31/01/2012.

I libretti al portatore

I libretti al non possono avere un saldo pari o superiore ai mille euro. Essi dovranno essere adeguati ai nuovi limiti entro il 31/127/2011. Le sanzioni in questo caso sono più elevate:

  • dal 20% al 40% dell’importo se inferiori ad € 50.000,00 con sanzione minima di € 3.000,00
  • dal 30% al 60% dell’importo se superiori ad € 50.000,00 con sanzione minima di € 3.000,00

Le nuove soglie, già in vigore, dovranno garantire un maggiore controllo e perseguire finalità anti evasione. Sarà sufficiente?

Eccezioni

Update: con il decreto semplificazioni sono state introdotte alcune eccezioni in materia di circolazione di denaro contante