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soggetti esonerati dalla fattura eletronica

Dal 2019 è in vigore l’obbligo di emissione della fattura in formato digitale (formato XML) per tutti gli operatori IVA con alcuni casi di esonero che andiamo ad affrontare in questo articolo.

Fattura elettronica per tutti



La fattura elettronica tra privata è un ulteriore passaggio verso la digitalizzazione del ciclo di fatturazione che negli anni ha interessato:

  • dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.
  • dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale)
  • dal 1° luglio 2018 prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione
  • dal 1° settembre 2018 per le operazioni di tax free shopping mentre Si ricorda, inoltre, che l’obbligo è già in vigore

I commercianti al dettaglio e le piccole imprese

Restano in essere lo scontrino e la ricevuta fiscale. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio continuerà a certificare i corrispettivi tramite emissione di scontrino fiscale ma sarà obbligato ad emettere fattura laddove richiesta dal cliente. In tal caso, se il commerciante al dettaglio non è un soggetto esonerato, avrà obbligo di emetterla il formato elettronico (Risposta 7/E/2019).

Vediamo chi sono i soggetti esonerati.

I Casi di esonero dalla fatturazione elettronica



Sull’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica si è molto discusso negli mesi antecedenti l’entrata in vigore della fattura elettronica tra privati. La discussione è stata forse avviata in ritardo soprattutto in riguardo alle applicazione dei nuovi adempimenti ad alcuni casi specifici: si pensi ai medici ed ai professionisti sanitari, si pensi ai ristoratori e alle piccole attività artigianali.

I casi di esonero previsti riguardano:

  • I contribuenti forfettari
  • I contribuenti nel regime dei minimi
  • I soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche ed altre associazioni) che non superano i 65.000 euro di ricavi
  • Gli operatori sanitari esonerati parzialmente per le prestazioni rientranti nell’ambito delle comunicazioni al sistema TS (prestazioni sanitarie in senso stretto) mentre devono aderire per altre prestazioni (si pensi a prestazione ad imprese o partecipazioni a convegni)
  • I “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972).

La platea degli esonerati è davvero molto ristretta.

Anche perché i forfettari o i contribuenti rientranti nel regime dei minimi possono opzionalmente decidere di aderire alla fatturazione elettronica qualora ritenuto opportuno e soprattutto giovani e freelance possono essere attratti dal nuovo sistema di fatturazione elettronica vedendo un’opportunità di semplificazione dei propri adempimenti di fatturazione verso i loro clienti e verso il fisco.