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Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni il Governo Draghi ha stanziato 32 milioni di Euro focalizzandosi su 5 punti:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore con il contributo a fondo perduto e importanti per l’accesso e l’erogazione;
  • lavoro e contrasto alla povertà: tra le misure, il sostegno al reddito dei lavoratori e il blocco dei licenziamenti; indennità ai lavoratori stagionali del turismo; il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità;
  • salute e sicurezza: con importanti interventi a supporto della campagna vaccinale, tra le misure il coinvolgimento delle strutture alberghiere e ricettive fino al 31 maggio 2021;
  • sostegno agli enti territoriali: con ristori a favore dei comuni, province e enti territoriali per le minori entrate;
  • ulteriori interventi settoriali: con importanti misure e stanziamento a favore di alcuni settori tra cui istruzione, cultura, spettacolo, filiere agricole e ambito fieristico.

Focalizzando l’attenzione sugli aspetti fiscali, le misure disposte riguardano:

  • contributo a fondo perduto,
  • Rallentamento delle attività legate alla riscossione coatta,
  • l’introduzione della cancellazione dei debiti,
  • nuove proroghe dei termini legati ai principali adempimenti.

Il nuovo contributo a fondo perduto Covid

Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti è definito all’art. 1 del Decreto Sostegni è stato cambiato:

  • eliminando il riferimento ai codici ATECO
  • Alzata la soglia a 10 milioni
  • non è prevista più alcuna limitazione correlata all’attività esercitata o all’ordine professionale di apparenza e alla relativa Cassa di previdenza.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
REQUISITONEWS
CODICE ATECOELIMINATO il riferimento (presente nel Decreto Ristori)
CASSA PREVIDENZAELIMINATO il riferimento (presente nel Decreto Rilancio)
FATTURATOINNALZATO A 10 milioni di €

Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto spetta ai titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché gli enti non commerciali e del terzo settore.

Soggetti esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis TUIR.

La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.

Calcola le variazioni di fatturato



Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all’art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti legati al calo del fatturato.

Il contributo prevede cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019, il parametro per il calcolo del fondo perduto è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale che decresce all’aumentare del fatturato. In pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all’anno 2019.

RICAVI / COMPENSI%
fino a 100 mila €60%
da 100 mila a 400 mila €50%
da 400 mila a 1 milione di €40%
da 1 milione a 5 milioni di €30%
da 5 milioni a 10 milioni di €20%

La percentuale si applica sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019

limiti del contributo a fondo perduto riguardano:

  • il fatturato: possono fruire del contributo le imprese con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni € nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento;
  • l’importo del contributo: l’ammontare del contributo non può essere inferiore: a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per gli altri soggetti. Al contempo non può superare 150.000 €.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap, né del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.

Il contributo spettante potrà essere fruito, a scelta del contribuente, in due modalità:

  • Accredito su conto corrente: direttamente come “liquidità”, ricevendo l’ammontare spettante tramite bonifico bancario nel proprio conto corrente intestato al beneficiario;
  • Credito d’imposta, cioè utilizzandolo in compensazione in via telematica mediante il modello F24, in tal caso non si applicheranno i limiti fissati dall’art. 31 c. 1 DL 78/2010.

Istanza telematica dal 30 Marzo

Per fruire del contributo occorre presentare – direttamente o tramite intermediario, dando evidenza del possesso dei requisiti richiesti – istanza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione. Le modalità e i termini di presentazione saranno oggetto di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate . I pagamenti partiranno già il prossimo 8 aprile 2021.

Sempre in tema di contributo a fondo perduto, si segnala infine che:

  • è abrogato quello a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali (comparto alimentare e bevande);
  • viene circoscritto quello riservato alle attività nei centri storici: spetta solo alle attività svolte nei comuni in cui sono situati santuari religiosi, se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

Codici Tributo Contributo a fondo perduto DL Sostegni

L’agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Contributo a fondo perduto e la restituzione del contributo non spettante.

Per l’utilizzo in compensazione deve essere utilizzato il codice tributo 6941 da inserire a credito nella sezione Erario del modello F24

Per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante è necessario utilizzare il modello F24 ELIDE (che non consente compensazioni) con i seguenti codici tributo:

  • 8128 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”

Sanzioni Contributo a Fondo Perduto e Rinuncia

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/2020 precisa che se la rinuncia è effettuata:

  • prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente, non si applicano sanzioni;
  • dopo che il contributo sia stato accreditato sul conto corrente, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.

A tale sanzione è possibile applicare la riduzione da ravvedimento operoso, con sanzione sempre del 100% e con i vari importi delle riduzioni possibili (in base al fattore tempo) previste dal DL 472.

Esonero contributi previdenziali

Tra le diverse misure inserite nel decreto in commento evidenziamo che è stato aumentato di 1,5 miliardi il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019. Aiuto di stato per il quale si attendono OK dell’Unione Europea ed istruzioni operative dei ministeri competenti

Fondo Turismo invernale

Il Fondo per il turismo invernale risulta incrementato grazie agli stanziamenti per supportare la filiera della montagna, con una quota specifica destinata ai maestri di sci.

Interventi per ridurre i costi delle bollette elettriche e nuove misure per sostenere i settori:

  • fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e congressi;
  • cultura e spettacolo, mostre e musei;
  • eventi privati e matrimoni;
  • attività commerciali o di ristorazione nei centri storici;
  • filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Cosa Cambia per la riscossione

Il decreto in commento dispone all’art. 4 la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi. Ecco le principali novità:

Il Decreto Sostegni proroga per la sospensione della riscossione coattiva

La proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile: slitta, infatti, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non. Con riferimento al termine di sospensione ora prorogato al 30 aprile per la regolarizzazione delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, si segnala anche il termine del 31 maggio 2021 quale data in cui effettuare in unica soluzione i versamenti oggetto di sospensione.

Nuove Scadenze per la rottamazione

Proroga per la rottamazione: nuovo termine per le somme dovute per le definizioni relative alla rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e “saldo e stralcio”. È previsto che sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni il versamento eseguito integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 c. 14-bis DL 119/2018, effettuato entro:

  • il 31 luglio 2021: per le rate in scadenza nell’anno 2020;
  • il 30 novembre 2021: per le rate 2021 e precisamente quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Nuovi Termini per carichi e comunicazioni

In deroga alle disposizioni di cui all’art. 19 c. 1 D.Lgs. 112/99, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, 2019, 2020 e 2021 sono presentate rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31/12/2021, nonché affidati dopo lo stesso 31/12/2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157 c. 3 lett. a), b) e c) DL 34/2020 è disposta una proroga di:

  • 12 mesi per il termine del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19 c. 2 lett.a) D.Lgs. 112/99;
  • 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Si differisce, inoltre, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine relativo alle sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all’art. 152 c. 1 DL 34/2020.

Condono Atti fino al 2011

Si dispone un nuovo condono: vale a dire l’annullamento dei debiti per gli atti emessi da Agenzia delle entrate-Riscossione dal 2000 al 2011 e, quindi, non più quindi il periodo preannunciato che andava dal 2000 al 2015. È disposta la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 € – considerando la sorte capitale, gli interessi e le sanzioni a periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La cancellazione è ammessa per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 € e precisamente:

  • per le persone fisiche, il reddito percepito nell’anno 2019;
  • per i soggetti diversi, quello percepito nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Le modalità operative del condono previsto dal Decreto Sostegni e le date di annullamento dei debiti saranno oggetto di prossimo decreto del MEF.

Dalla data di entrata in vigore del decreto sostegno e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore fino a 5.000 € risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • i relativi termini di prescrizione.

Definizione Agevolata 2017/2018

L’art. 5 Decreto Sostegni contiene tra le altre novità il nuovo calendario delle scadenze fiscali e la pace fiscale per le somme dovute nel biennio 2017 e 2018.

Arriva la “Definizione agevolata” per gli avvisi bonari per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative alle dichiarazioni del 2017 e 2018 a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito nel 2020 un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.

Tali soggetti potranno fruire della “proposta di definizione” che l’AE invierà loro, unitamente alla comunicazione di irregolarità, direttamente nella posta certificata o con raccomandata. La regolarizzazione riguarderà i tributi, gli interessi e i contributi, ma non saranno dovuti sanzioni o somme aggiuntive.

Oggetto della definizione sono i tributi e contributi non pagati o pagati parzialmente che risultano dalle comunicazioni di irregolarità per il periodo d’imposta:

  • 2017, vale a dire quelle elaborate entro il 31 dicembre 2020, ma non inviate in quanto sospese ai sensi del DL 34/2020;
  • 2018, ovvero quelle elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente si dispone anche che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art. 25 c. 1 lett. a) DPR 602/73 sono prorogate di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Proroghe e modifiche al calendario fiscale

Sono moltissime le proroghe disposte dal decreto sostegno, alcune delle quali già oggetto di anticipazione da parte del MEF. Ecco il nuovo calendario previsto dal Decreto Sostegni delle scadenze fiscali:

  • 30 aprile 2021 (art. 5 c. 12): la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’art. 145 DL 34/2020;
  • 31 gennaio 2022: il termine finale della sospensione disposta dall’art. 67 c. 1 DL 18/2020 per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività oppure dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali;
  • 16 maggio di ciascun anno il versamento dell’imposta sui servizi digitali, per l’ammontare dovuto per il 2020 il termine per il pagamento è fissato entro il 16 maggio 2021 (non più il 16 marzo 2021);
  • 30 giugno di ciascun anno la presentazione della dichiarazione annuale sui servizi digitali, la presentazione della dichiarazione per il 2020 entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021);
  • 10 giugno 2021: il nuovo termine è fissato nei 3 mesi tre mesi successivi al termine di cui all’art. 7 c. 4-ter DL 357/94 per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative al 2019 e, in generale, ai fini della loro rilevanza fiscale di tutti i documenti informatici di cui all’art. 3 DM 17 giugno 2014 relativi al 2019;
  • 31 marzo 2021: il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche 2021;
  • 31 marzo 2021: il termine per la trasmissione telematica all’AE, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni;
  • 10 maggio 2021: il termine entro cui l’AE mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.