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Superbonus 110%

Il decreto “Rilancio” ha previsto un “superbonus” per gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al risparmio del consumo di energia. In particolare è incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo inoltre che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate (anziché 10) di pari importo. Per tutti gli interventi agevolati il decreto ha altresì previsto la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.

Soggetti beneficiari del SuperBonus 110%

Il beneficio viene applicato agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici effettuati:

  1. dai condomìni;
  2. dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori devono essere eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche, che non esercitano l’attività di impresa, arti e professioni.

Il SuperBonus 110% non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione.

In riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione sembrerebbe spettare a tutti i singoli condòmini a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno. In questi casi, l’agevolazione potrebbe riguardare sia i soggetti IRES che IRPEF.

I Lavori che danno diritto al superbonus 110%



La detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute dall’1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per i seguenti interventi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. n. 811/2013/UE della Commissione 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Requisito: miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare del superbonus 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi previsti dai decreti che, ad oggi, devono ancora essere emanati.

Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio,
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

La classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Limiti di spesa per il Superbonus

Il Superbonus 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  1. 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  2. 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  3. 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Cosa é Cambiato con la Conversione del Decreto Rilancio

Nonostante la detrazione spetti per i lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 2020, come anticipato, mancano ancora i decreti attuativi. Ma in sede di conversione in legge già sono stata apportati importanti emendamenti al provvedimento originario.

In particolare, in riferimento ai lavori di efficientamento energetico sono cambiati i limiti di spesa inizialmente previsti. Nello specifico:

1) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali i limiti massimi di spesa, passato da 60.000 euro a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

2) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti il limite di spesa passa a:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

In riferimento agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore il superbonus è applicabile anche sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Viene stabilito inoltre che la detrazione spetti anche per gli impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare del superbonus oltre ai condomini, persone fisiche, al di fuori di imprese e professioni, IACP e cooperative a proprietà indivisa sono stati inclusi:

  1. le Onlus,
  2. le Organizzazione di Volontariato,
  3. le Associazioni di Promozione Sociale.

In riferimento agli immobili per cui è possibile usufruire della detrazione relativa agli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica sono inclusi anche quelli gestiti dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte la registro Coni (agli spazi adibiti a spogliatoi).

Importante infine l’emendamento che consente alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese o arti e professioni) di beneficiare delle detrazioni sull’efficientamento energetico per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni effettuate sulle parti comuni dell’edificio. L’emendamento quindi prevede l’estensione dell’agevolazione potenziata anche per le seconde case, comprese le villette a schiera ma escluse le abitazioni signorili, ville o castelli.