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Credito imposta locazioni

Arrivano le prime Istruzioni Operative dall’Agenzia delle Entrate sulle misure del #CuraITalia. L’agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per il recupero del credito di imposta delle locazioni.

Art.65 – Decreto Cura Italia

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
  2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Locazioni Immobili C1: credito di imposta

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La misura agevolativa è prevista dal Decreto “Cura Italia” (art. 65 DL 18/2020) e ha lo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Codice Tributo: Canone di Locazione #CuraItalia



Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione (art.17 D.Lgs. 241/97), utilizzando, a partire dal 25 marzo, il codice tributo istituito dalla Ris. AE 20 marzo 2020 n. 13/E:

6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 DL 18/2020”.

Attività Escluse dal Credito di Imposta Locazioni

Sono escluse dal credito d’imposta le attività identificate come essenziali (Allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020), per le quali non è stata sospesa l’attività. Precisamente:

Commercio al dettaglio:

  • in ipermercati
  • in supermercati
  • in discount di alimentari
  • in minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • di prodotti surgelati
  • in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • di articoli igienico-sanitari
  • di articoli per l’illuminazione
  • di giornali, riviste e periodici Farmacie
  • in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • di piccoli animali domestici
  • di materiale per ottica e fotografia
  • di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • attività delle lavanderie industriali
  • altre lavanderie, tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse