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Unioni civili e convivenze di fattoCon la legge 76/2016 l’ordinamento italiano ha disciplinato le unioni civili e i contratti di convivenza colmando una lacuna legislativa che durava da decenni e che è stata oggetto di condanna da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo che vedeva l’Italia in ritardo sul tema delle unioni civili in Europa. In questo post evidenzieremo alcuni aspetti delle unioni civili che possono interessare i datori di lavori ed i professionisti che si occupano di fisco e risorse umane.

 

Unioni civili: cosa sono

Le relazioni affettive tra persone sono state riviste dal ddl Cirinnà che ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di unione civile, rilevante da un punto di vista giuridica. Volendo schematizzare le relazioni affettive tra soggetti possiamo trovarci di fronte le seguenti situazioni:

  1. Convivenze (prive di legami affettivi) tra persone dello stesso sesso o sesso diverso che non risultano nell’anagrafe della popolazione residente
  2. Convivenze di fatto che riguardano persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale per le quali non sussiste alcun vincolo di parentela, affinità e adozione.
  3. Unioni Civili tra le persone dello stesso sesso, disciplinate dal DL  76/2016, come vedremo più avanti
  4. Matrimonio Civile, già previsto nel nostro ordinamento, tra persone di sesso diverso

Le Convivenze di fatto e le unioni civili entrano nel nostro ordinamento  ma con sostanziali differenze.

 

I Contratti di Convivenza



Le convivenze di fatto non ricevono nel nostro ordinamento particolari riconoscimenti, anche per la volubilità e la probabile instabilità su cui sono basate. Con le novità del 2016 ai conviventi di fatto (coppie eterosessuali ed omosessuali) sono riconosciuti

  • Diritto di assistenza ospedaliera, penitenziaria, gli alimenti nel caso di fine convivenza qualora uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  • In caso di decesso di una delle parti, il diritto di abitazione spetterebbe al convivente per due anni o un periodo superiore se la convivenza è stata di durata maggiore con un tetto massimo stabilito in 5 anni;
  • Diritto di subentrare nel contratto di locazione
  • Stesura (facoltativa) di un vero e proprio contratto di convivenza che va a gestire diversi aspetti della vita comune: residenza, apporto di risorse per il bene comune, la comunione dei beni…
  • Possibilità di conferire al convivente pieni poteri in caso di malattia o decesso

Tra i vari aspetti affrontati mancano gli aspetti fiscali, giurislavoristici e previdenziali che non spettano ai conviventi. Unica eccezione il riconoscimento alla partecipazione negli utili dell’impresa familiare.

 

Legge Unioni Civili: quali effetti giuridici



L’Unione Civile rappresenta il legame stabile che si instaura tra due persone dello stesso sesso che dichiarano di fronte all’Ufficiale di Stato Civile il proprio legame affettivo con vincolo di reciproca assistenza morale e materiale.

Le unioni civili possono essere assimilate ai matrimoni civili, estendendo alle coppie omosessuali i diritti che si acquisiscono mediante il matrimonio Civile.

Volendo schematizzare le unioni civili possiamo affermare:

  • Riguardano persone dello stesso sesso;
  • I componenti della coppia (partner) acquisiscono gli stessi diritti e doveri;
  • Scelgono la loro residenza;
  • Vige la comunione dei beni (salvo diversa dichiarazione);
  • I partner hanno diritto alla reversibilità, eredità e mantenimento;
  • La separazione va fatta in presenza di un ufficiale di stato civile (anche in modo disgiunto).

 

Unioni Civili Diritti tra Fisco e Lavoro

Schematizzati i concetti di convivenza di fatto ed Unioni Civili, affrontiamo ora gli aspetti fiscali e previdenziali. La prima cosa da dire è che solo le Unioni Civili avranno risvolti fiscali e previdenziali.

Diritto del Lavoro

Per quanto riguarda gli aspetti che disciplinano i rapporti di lavoro ed in particolar modo quello subordinato e parasubordinato possiamo dire che nella L. 76/2016 è chiaramente scritto che:

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole Coniuge o Coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi e negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Possiamo elencare alcuni punti

  • Spetta il congedo matrimoniale;
  • I lavoratori che si dimettono devono convalidarle se entro un anno dall’unione civile;
  • Vale la nullità del licenziamento entro un anno dall’unione;
  • Spettano le indennità di decesso, l’indennità di preavviso ed il Trattamento di fine rapporto;
  • Al partner è riconosciuta la quota di legittima del 50% prevista per il coniuge.
  • Spetta al partner anche il 40% del TFR maturato durante l’unione in caso di cessazione di fine rapporto di lavoro;
  • Spettano al partner i benefici in materia di welfare aziendale (fondo sanitario e previdenza complementare su tutti).

Aspetti Previdenziali



Da un punto di vista previdenziale si ha un’estensione al partner dei diritti del coniuge, in primis con il riconoscimento degli assegni familiari. Allo stesso modo spetta la rendita INAIL, i tre giorni di permesso previsti dalla L. 104/92 per l’assistenza di coniugi in situazioni di handicap ed anche la possibilità di richiedere il congedo biennale.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale si estendono al partner il diritto alla detrazione prevista per il coniuge a carico con sicure ripercussioni sulle entrate fiscali.

 

Aspetti Assicurativi INAIL

Anche l’INAIL è intervenuta sul tema delle unioni civili e le convivenze di fatto. Con la circolare 45 del 13 ottobre 2017, l’istituto ha elencato le prestazione assicurative che sono estese al partner nelle unioni civili. In sostanza partendo dal comma 20 dell’ art. 1, della legge sulle unioni civili,che equipara le parti dell’unione civile ai coniugi, sono estese in automatico alle parti le norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi. All’unito civilmente sono riconosciute:

  • la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
  • la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
  • lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
  • l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
  • la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016

Anche le prestazioni previste dal diritto successorio riferite al Coniuge sono estese all’unito civilmente (ad es. i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).

 Per le convivenze di fatto, non essendovi alcuna norma che preveda l’equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.