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Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - DIDonlineCambiano le disposizioni per l’attestazione dello status di disoccupato. Con l’entrata in Vigore del decreto legislativo 150/2015 per acquisire lo status di disoccupato sarà necessario:

  1. Rilasciare la Didonline (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) di cui all’art. 19 del d.lgs 150/2015;
  2. Sottoscrivere un Patto di Servizio di cui all’artt. 20 e 21 del d.lgs 150/2015;

Le nuove procedure da seguire per i cittadini interessati sono state chiarite dall’Anpal in ultimo con la circolare 1/2017.

 

DID Online: Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro

L’Anpal ha fornito ai cittadini le indicazioni da seguire per registrarsi come disoccupato:

  1. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro direttamente da parte del cittadino;
  2. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della didonline;
  3. inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

L’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, definisce lo status di disoccupato nel seguente modo:

“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”,

Pertanto, a decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo all’interno della SAP sia presente l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito a cura del nodo di coordinamento nazionale.

 

Il Nodo di Coordinamento Nazionale



Il nodo di coordinamento nazionale provvederà inoltre ad inserire, all’interno della sezione 2 della SAP, i seguenti ulteriori campi:

  • Indice di Profiling,
  • Data DID,
  • Data Evento.

In relazione alle modalità di rilascio (direttamente dal cittadino o tramite Centro per l’impiego) il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l’identificativo univoco nell’ambito della sezione 6 della SAP, consentendo il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015. Nel caso di cui alla lettera il rilascio della DID avvenga tramite il Noso Coordiamento Nazionale, come concordato con le competenti amministrazioni regionali, l’elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.

 

La fase di Test per gli Enti Locali



Per consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi, dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, ANPAL rende disponibile, alle Regioni e P.A., la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell’entrata a regime della procedura. Nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, al fine di consolidare la predetta cooperazione applicativa, il cittadino potrà, quindi, continuare a rilasciare la DID secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015. Con riferimento alla domanda di NASPI, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 150/2015 “equivale a dichiarazione di immediata disponibilità”, si fa presente che la stessa perviene al Portale Nazionale, in virtù della cooperazione applicativa con INPS, già funzionante. I medesimi dati sono resi disponibili alle Regioni e Province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.

 

Prenotazione appuntamento preso i centri per l’impiego

Al fine di agevolare i cittadini a rilasciare la DIDonline è in fase di sviluppo un’agenda elettronica che, tramite i SIL regionali, permetta la fissazione dell’appuntamento con il Centro per l’Impiego, Per i cittadini che rilasceranno autonomamente la DIDonline saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015.

 

Patto di Servizio Personalizzato

I lavoratori che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro devono sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 150/2015:

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l’impiego, con le modalita’ definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all’articolo 19, comma 1 (quando si dichiara in forma telematica il proprio stato di disoccupazione), e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego, entro il termine stabilito con il decreto del Ministro del Lavoro, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato

Nel PSP sono contenuti alcuni impegni del lavoratore per attestare lo status di disoccupato:

  • partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  • partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’articolo 25 del decreto.

Inoltre nel PSP si procede:

  • all’individuazione di un responsabile delle attività;
  • la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
  • la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  • le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

La violazione delle disposizioni presenti nel Patto di Servizio cmportano sanzioni che possono portare anche all’esclusione dalle indennità di sostegno al reddito (NASPI e Assegno di ricollocazione).

 

Offerta congrua di lavoro



Per offerta congrua si intende una proposta di lavoro (formulata mediante raccomandata o consegnata a mano o tramite PEC) che preveda l’inquadramento del lavoratore in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto al precedente ed un luogo di lavoro che si trova a non più di 50 KM dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungiubile (con mezzi pubblici) in 80 minuti.

Art. 25 – Offerta di lavoro congrua Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Qualora un lavoratore rifiuti una proposta di lavoro o un percorso di riqualificazione (assenze ai corsi maggiore del 20% dell’attività) si avrà l’automatica decadenza dal beneficio con ripercussioni anche sugli eventuali benefici percepiti dal datore di lavoro.