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Contratti a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di continue revisioni negli ultimi anni volte, in base al periodo storico di riferimento, ad agevolarne l’uso e considerarlo un abuso.

La riforma Fornero aveva operato in ottica restrittiva sollevando critiche e perplessità. Il decreto Giovannini è intervenuto introducendo rettificando alcune norme sul contratto a tempo determinato.

Il contratto a tempo determinato

Nei contratti di lavoro a tempo determinato è prevista l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. Per tale motivo è stato da sempre considerato come uno strumento da utilizzare con cautela in presenza di determinate ragioni organizzative. Esso è consentito per un periodo massimo di 36 mesi ed è obbligatoria la forma scritta.

Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è escluso:

  • per la sostituzione di personale in sciopero
  • in seguito a licenziamenti collettivo effettuato dalla azienda nel semestre antecedente l’assunzione;
  • per mancato rispetto della disciplina sulla sicurezza del lavoro;
  • ricorso Cassa Integrazione Guadagni.

Il periodo di crisi con il quale imprenditori e lavoratori convivono nell’ultimo quinquennio, porta a considerare i contratti di lavoro a tempo determinato come uno strumento contro la crisi e contro la rigidità del contratto di lavoro a tempo indeterminato.


La maggiore flessibilità attribuita al contratto di lavoro a tempo determinato è stata compensata con l’introduzione di un onere aggiuntivo per le imprese che fanno ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato: dal 2013, infatti, ai contratti a tempo determinato, è prevista l’applicazione di una contribuzione supplementare pari all’1,4%, questa non viene applicata solo in casi specifici (es. sostituzione lavoratore).

Contratti a tempo determinato acausale

Con la riforma Fornero del 2012 sono stati introdotti i contratti di lavoro a tempo determinato acausale utilizzabili dalle imprese per la prima assunzione di un dipendente per un massimo di 12 mesi: un modo per consentire alle aziende una maggiore flessibilità in ingresso e consentire ai lavoratori di poter essere assunti anche se per un periodo limitato. Il decreto Giovannini ha anche previsto la possibilità, in fase di contrattazione collettiva o di secondo livello, di individuare ulteriori ipotesi per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato acausali. Il contratto acausale è stato, quindi, subito oggetto di modifiche nel decreto Giovannini che consente anche la proroga del contratto a tempo determinato acausale rispettando le altre condizione per il ricorso a tale tipologia contrattuale.

La successione dei contratti a tempo determinato

Gli intervalli da rispettare per riproporre i contratti a tempo determinato verso gli stessi lavoratori sono stati oggetto di revisione. La riforma Fornero aveva ampliato gli intervalli di tempo tra due contratti a tempo determinato.

Il decreto Giovannini è intervenuto nuovamente sul contratto di lavoro a tempo determinato operando una riduzione degli intervalli che devono intercorrere tra due contratti a tempo determinato con il medesimo soggetto. In precedenza, la riforma Fornero aveva ampliato questi intervalli. I nuovi intervalli tra contratti a tempo determinato sono:

  • 10 giorni tra un contratto e l’altro se il rapporto ha durata inferiore ai 6 mesi
  • 20 giorni tra un contratto e l’altro se il contratto ha una durata superiore ai 6 mesi

La proroga del contratto a tempo determinato e prosecuzione di fatto

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato una sola volta. La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con il consenso del lavoratore senza superare il limite massimo di 36 mesi.

La proroga deve essere comunicata entro 5 giorni al centro per l’impiego per via telematica.

Diversa dalla proroga è la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro a tempo determinato che prevede la continuazione oltre la scadenza (periodo cuscinetto o di tolleranza). Tale periodo è di 30 giorni nel caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero di 50 giorni nel caso di contratto di durata pari o superiore a 6 mesi. Per questo periodo al lavoratore sono dovute delle maggiorazioni retributive: una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% per i primi dieci giorni successivi alla scadenza del termine (anche se oggetto di proroga) e una maggiorazione del 40% per ciascun giorno ulteriore.

Con il decreto occupazione del ministro Giovannini è stato abolito l’obbligo di comunicazione telematica della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro entro la scadenza del termine originario introdotto dalla Fornero che ha rappresentato un inutile adempimento.

Le modifiche riepilogate in questo post sono state scritte in fase di conversione del decreto Giovannini per cui sono ancora possibili variazione e modifiche.