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Il Governo ha emanato un nuovo decreto (c.d. Decreto Liquidità) che introduce diverse misure per il sostegno finanziario a imprese e professionisti a seguito dell’emergenza del Coronavirus. Il decreto ha effetto dal 9 aprile 2020.

Verifica se puoi beneficiare della Proroga al 30 giugno in base ai parametri stabiliti dal decreto liquidità

Sospensione di versamenti fiscali e contributiviArt.18 DL 23/2020

I versamenti relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per i medesimi soggetti ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione si applica se hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

I versamenti sono sospesi anche per: i soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019; enti non commerciali che svolgono attività istituzionali di interesse generale non in regime d’impresa.

In ogni caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in rate mensili (max 5) da giugno 2020.

Verifica se hai diritto alla sospensione dei versamenti

La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o mediante il versamento di cinque rate mensili.

Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020

Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni – Art.19 DL 23/2020



Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) non sono soggetti alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto vanno versate, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o in rate mensili (max 5) da luglio 2020 (in luogo di maggio 2020)

Versamenti nei confronti della PA – Art 21

I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 (es. saldo IVA e IVA di febbraio) sono validi se effettuati entro il 16 aprile 2020

Insufficiente versamento degli acconti di giugno – art 20

Le sanzioni e interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 non si applicano se l’importo versato è pari o superiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso

Ritenute su appalti, subappalti e simili – art 23

I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020

Agevolazioni prima casa

Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti per:

  • trasferimento della residenza e altri adempimenti per l’agevolazione prima casa;
  • riacquisto della prima casa per il riconoscimento del credito d’imposta.

Bollo su fatture elettroniche art 26

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • – se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore a € 250, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
  • se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a € 250, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre

Sostegno alla liquidità delle imprese

Sono previste delle garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese colpite dall’epidemia.

La disciplina di seguito illustrata si applica solo previa approvazione della Commissione Europea.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

  • la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava tra le imprese in difficoltà (ai sensi del Reg. UE 651/2014, del Reg. UE 702/2014 e del Reg. UE 1388/2014) e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
  • l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  1. 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
  2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività;
  • la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre i seguenti importi del finanziamento:
  1. per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, 90% del finanziamento;
  2. per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia, 80% del finanziamento;
  3. per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, 70% del finanziamento.
  4. per individuare la percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, se l’impresa beneficiaria è parte di un gruppo;
  • le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
  1. per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
  2. per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
  • la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
  • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dai soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestalo dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa;
  • l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
  • l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;
  • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato o attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio o di dati certificati al 9 aprile 2020 se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata:

  • a) l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
  • b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  • c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE