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Con la conversione del D.L. 119/2018 nella Legge 136/2018, si conferma la rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter),per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

Come per le precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di capitale e interessi  dovuti all’Ente creditore, aggio di riscossione calcolato su tali somme e spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.

Cosa si risparmia con la rottamazione-ter?



Con la rottamazione ter il debitore non sarà tenuto aversare:

  • le sanzioni incluse nei suddetti carichi;
  • gli interessi di mora;
  • le sanzioni c.d. civili legate ai crediti dinatura previdenziale.

Come aderire alla rottamazione ter?

Per definire in via agevolata le cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della Riscossione, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata

Entro il 30 aprile 2019, deve presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modalustica pubblicata sul sito internet dell’agente della riscossione.  Con tale modulo il debitore sceglie:

  • i ruoli da rottamare o solo alcuni dei carichi in essi contenuti
  • il numero delle rate
  • la rinuncia ai contenziosi in essere

L’Agente della Riscossione entro e non oltre il 30 giugno 2019 comunicherà ai debitori che l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Le modifiche alla rottamazione-ter in fase di conversione



In fase di conversione in legge del DL 119/2018 illegislatore è intervenuto per:

  • modificare i  termini di pagamento rateale degli importi dovuti;
  • chiarire gli effetti della definizione agevolatasul rilascio del DURC;
  • Introdurre il lieve inadempimento nel versamentodel quantum dovuto.

Analizziamo nel dettaglio le modifiche introdotte

La modifica dei termini di versamento

E’ stato previsto un aumento della dilazione massima per il versamento delle somme dovute per la rottamazione-ter: si passa infatti dalle iniziali 10 rate a 18:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo parial 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamenteil 31 luglio e il 30 novembre dell’anno 2019;
  • le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno adecorrere dal 2020.

Il Durc nella rottamazione TER



Con uno specifico emendamento viene disposto che ai fini della rottamazione-ter  si applicano le disposizioni previste per la rottamazione-bis:  in termini pratici, l’Inps provvederà a rilasciare il DURC qualora i carichi contributivi oggetto di posizione debitoria con l’Inps siano compresi nell’istanza di rottamazione, modelloDA-2018. L’eventuale mancato perfezionamento della definizione agevolata determinerà la revoca della certificazione rilasciata in precedenza.

Il lieve inadempimento nella rottamazione ter

Sempre in fase di conversione in legge del Decreto Fiscale,si è intervenuti sulla disciplina dei pagamenti dovuti ammettendo la previsione di un lieve inadempimento. In termini pratici, non si decade dalla definizione agevolata, art.3 comma 1 D.L. 119, laddove il contribuente effettui il pagamento della prima o unica rata o delle successive, con un ritardo non superiore a 5 giorni.