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Arrivato in gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 34/2020 in vigore dal 19 maggio 2020. Di seguito si analizzano i punti salienti del decreto in attesa della sua conversione in legge.

Corona Virus: decreto rilancio

Versamento IRAP – art. 24

Le imprese, con un volume di ricavi nel 2019 (o nell’esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiore a € 250 milioni, e i professionisti, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019

Contributo a fondo perduto – art 25



A imprese e professionisti – esclusi quelli iscritti alle casse di previdenza o che hanno percepito l’indennità ai sensi del DL 18/2020 – con ricavi o compensi, nel 2019 (o nell’esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiori a € 5 milioni spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA) sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi (20%, 15% 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1.000.000 e 5.000.000) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi da quest’ultime.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (IRPEF e IRES) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

Gli interessati devono presentare apposita istanza in via telematica con modalità da stabilire.

Crediti d’imposta per aumenti di capitale – art 26

Alle società di capitali che hanno ricavi relativi al 2019 superiori a € 5 milioni ma non a € 50 milioni, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non inferiore al 33%, e che hanno deliberato ed eseguito dal 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, spetta, dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Il credito spetta se la società:

  • al 31 dicembre 2019 non rientrava tra le imprese in difficoltà (Reg. UE 651/2014, Reg. UE 702/2014 e Reg. UE n. 1388/2014);
  • ha una situazione contributiva e fiscale regolare;
  • è in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trova nelle condizioni ostative previste della normativa antimafia (art. 67 D.Lgs. 159/2011);
  • ha amministratori, soci e titolare effettivo nei cui confronti non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reato di evasione se è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione col Mod. F24 dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro nelle società suddette, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta pari al 20%.

L’investimento massimo del conferimento non può eccedere € 2 milioni e la partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione col Mod. F24

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

A imprese e professionisti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 5 milioni spetta un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Diversamente, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è pari al 30% dei relativi canoni.

Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’ imposta precedente.

Per la fruizione del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i soggetti locatari esercenti attività economica locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.

Termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini super ammortamento – art 50

È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – art. 119

È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi:

a) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi).

La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo.

La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – art 120

Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a € 80 mila) sostenute nell’anno 2020.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile – art 121

Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa – art 123

Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l’emergenza epidemiologica – art 124

Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l’aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione – art 125

A imprese e professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d’imposta del 60% delle spese (fino a € 60 mila) sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – art 126

I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Sospensione versamenti ritenute

I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

Differimento plastic tax e sugar tax – art 133

L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. sugar tax) sono differite al 1° gennaio 2021

Modifiche IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche – art 134

€ 100 annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio, tetto massimo di IVAFE a € 14.000

Giustizia tributaria e contributo unificato – art 135

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni – art 137

Riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli e edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta sostitutiva pari all’11% sul maggiore valore attribuito con perizia giurata deve essere versata entro il 30 settembre 2020 e può essere rateizzata, fino a un max. di tre rate annuali di pari importo. Entro lo stesso termine, vanno effettuati la redazione e il giuramento della perizia.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – art 140

Prevista una proroga al 1° gennaio 2021:

  • della non applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 2 c. 6 D.Lgs. 127/2015) agli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’AE. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’AE i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • del termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (es. farmacie, parafarmacie, ottici) devono essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria;

Lotteria dei corrispettivi – art 141

I termini sono ulteriormente prorogati dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Rinvio bozze precompilate dei documenti IVA – art 142

L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’AE è rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture – art 143

È rinviata al 1° gennaio 2021 l’introduzione della procedura di integrazione da parte dell’AE dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema d’interscambio dati – SDI che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni – art 144

Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio), anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Tali versamenti possono essere effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese.

Sospensione compensazioni credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – art. 145

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

Incremento limite annuo dei crediti compensabili tramite Mod. F24 – art. 147

Dal 2020 è elevato da € 700.000 a € 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, o rimborsabili in conto fiscale

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – art. 148

L’intervento ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tenere debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causati dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Indici. Differiti i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero crediti d’imposta – art. 149

Proroga al 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi, per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione (dell’imposta di registro (e delle ipocatastali) per omessa registrazione; delle imposte di registro, ipocatastali e di successione a seguito di attribuzione della rendita agli immobili che ne erano privi; per omesso, carente o tardivo versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie dovute in relazione alle dichiarazioni di successione; dell’imposta di donazione, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni).

La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso.
La proroga riguarda anche le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione – art 154

Sono introdotte una serie di modifiche all’art. 68 DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare:

  • è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione;
  • per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece di cinque);
  • il versamento di tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 può essere effettuato entro il 10 dicembre 2020.

Proroga atti di accertamento – art 157

Sono prorogati i seguenti termini:

  • di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Sono emessi nel 2020 e notificati nel2021;
  • d’invio di comunicazioni e notifica di determinati atti (es. comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento), elaborati o emessi entro il 2020. L’invio e la notifica sono effettuati nel 2021;
    di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 DPR 917/86) e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito di controllo formale).

Il termine è prorogato di un anno.

Cumulabilità sospensione termini processuali e sospensione nell’accertamento con adesione – art. 158

La sospensione dei termini processuali (art. 83 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è cumulabile con quella del termine di impugnazione (90 giorni) prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Ampliamento platea contribuenti con Mod. 730 – art. 159

Per il 2020, è possibile presentare il Mod. 730 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

Pagamento diritti doganali – art 161

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi

Tax credit vacanze – art. 176



Per il 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 i nuclei composti da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il 20%, sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi

Esenzioni IMU per il settore turistico – art 177

Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020 per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività

Esonero TOSAP e COSAP per i pubblici esercizi – art 181

I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP.

Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, senza bollo

Art bonus – art 183

L’art bonus è esteso ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – art. 186

Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati

Credito di imposta per le attività di R&S nel Mezzogiorno – art. 244

Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è prevista una maggiorazione della misura del credito (in via ordinaria, 12%) al:

  • per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e con fatturato di € 50 milioni o un totale di bilancio di € 43 milioni, 25%;
  • per le medie imprese con almeno 50 dipendenti e con fatturato di € 10 milioni, 35%;
  • per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con fatturato o un totale di bilancio non superiore a € 10 milioni, 45%

Cessione Crediti di imposta di cui all’artt 28-120-125

Fino al 31 dicembre 2021, il contribuente avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (bonus botteghe, bonus canoni locazione, bonus sanificazione, bonus adeguamento), può optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione – anche parziale – degli stessi crediti d’imposta ad altri soggetti (art. 122 DL 34/2020).