I versamenti IMU con f24
L'IMU va versato principalmente in due rate. La rata in acconto entro il 18 giugno calcolata sulle aliquote base ed il saldo va versato entro il 16 dicembre con le aliquote effettive che saranno deliberate dai comuni entro settembre.
Solo per la prima casa e le relative pertinenze la suddivisione delle imposte da versare può avvenire in tre rate: due rate in acconto da versare il 18 giugno ed il 16 settembre ed saldo il 16 dicembre.
Questa suddivisione non rappresenta altro che una ulteriore inutile complicazione.
Importi minimi per il versamento del'IMU
In caso di IMU complessiva nell'anno inferiore ai 12 euro il versamento non è dovuto.Negli altri casi i versamenti delle singole rate anche se inferiori ai 12 euro sono dovuti. Gli importi da versare devono essere arrotondati, per ogni rigo, all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
In fase di compilazione del modello F24 è importante prestare la massima attenzione ai codici tributo per effettuare le opportune distinzioni su abitazioni principali e altra abitazionie, ed anche sulle quote da versare allo stato e quelle da versare ai comuni.
Si apre la fase cruciale dell'IMU. In attesa che l'attesa circolare fornisca i molteplici chiarimenti, si iniziano a calcolare i primi acconti IMU da versare entro il 16 giugno. La sostanziale novità dell'IMU è il ritorno alla tassazione sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, anche se con un'aliquota agevolata.
IMU sulle abitazioni principali solo ai comuni
L'imu calcolata sulle abitazioni principali e le relative pertinenze godrà di una aliquota agevolata ed andrà interamente ai comuni. L'aliquota è fissata al 4 per mille sul valore della rendita rivalutata e moltiplicata per 160. Sull'abitazione principale sarà possibile usufruire di una detrazione di 200 €. I comuni possono deliberare, in sede di conguaglio a dicembre, un'aumento o una diminuzione fino a 0,2 punti dell'aliquota base.
Imu su solo 1 abitazione principale
Cambia il concetto di abitazione principale. COn l'IMU si consiera un doppio requisito per poter accedere alla aliquota agevolata: residenza e dimora. Per ogni nucleo familiare l'aliquota agevolata potrà essre applicata solo su un solo immobile.
Le pertinenze dell'abitazione principale
Cambia il concetto di pertinenza dell'abitazione principale: un immobile per essere considerato pertinenza dovrà essere accatastato con le seguenti caterogie catastali: C/2, C/6, C/7. Per ogni categoria in precedenza citata solo un immobile potrà essere considerato pertinenza (es. 1 c/6 + 1 c/7 + 1 C/2).
Il nucleo familiare ed il concetto di dimora
Cambia anche il concetto di nucleo familiare per poter usufruire della detrazione. La sola residenza non è sufficiente a garantire l'aliquota agevolata ma è necesario che vi sia anche l'effettiva dimora. Caso pratico: due coniugi con due residenze diverse che vivono insieme potranno applicare l'aliquota agervolata solo sull'immobile in cui dimorano.
Su questo punto sono attesi chiarimenti dalla circolare.
Le detrazioni sull'abitazione principale
Per l'IMU si potrà usufruire di due detrazioni sulle abitazioni principali:
- detrazione base
- Maggiorazione della detrazione per i figli
Per quanto concerne la detrazione base sarà pari ad € 200,00 (rapportata al periodo se inferiore all'anno). L'importo va riferito all'unità immobiliare. Si suddivide per teste e non per quote ( es. possesso 80% e 20% detrazione sarà sempre di 100€ per coniuge)
La maggiorazione per i figli spetta nei casi in cui
- i figli abbiano meno di 26 anni
- abbiano residenza e dimora presso l'abitazione.
La detrazione è pari ad € 50 ed è consentita per un massimo di € 400,00. Anche in questo caso la detrazione va rapportata ai mesi di permanenza dei requisiti.
Abitazione principale e comunione dei beni
In caso di immobile acquistato in regime di comunione dei beni sarà necesasrio scindere l'importo ed effettuare singoli versamenti per i coniugi.
Questa prima carrellata termina qui. Nei commenti lo spazio per quesiti e spunti.
Pronto il decreto attuativo che dovrebbe sbloccare il bonus assunzioni per le regioni meridionali fermo da maggio 2011. Il bonus promosso dal vecchio governo Berlusconi non aveva mai visto la luce.

Per far ripartire il mezzogiorno il governo Monti punta sul rilancio delle agevolazioni per imprese che assumono ed incrementano il numero dei lavoratori dipendenti.
Le regioni interessate al bonus assuzioni
Interessate dal provvedimento saranno 8 regioni del sud alle quali saranno attribuiti fondi europei cosi ripartiti:
- 4 milioni in Abruzzo,
- 2 milioni in Basilicata,
- 20 milioni in Campania,
- 20 milioni in Calabria,
- 1 milione in Molise,
- 10 milioni in Puglia,
- 20 milioni in Sardegna,
- 65 milioni in Sicilia.
I lavoratori interessati al bonus assunzioni
Per poter usufruire del bonus le assunzioni dovranno riguardare l'assunzione di lavoratori svantaggiati o i lavoratori molto svantaggiati. Nel primo gruppo rientrano:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale
- chi ha superato i 50 anni di età
- chi vive solo con una o più persone a carico
- chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat)
- chi è membro di una minoranza nazionale
Rientrano nella categoria di lavoratori molto svantaggiati coloro che non hanno un incarico retribuito da almeno 24 mesi.
Quanto spetta il bonus
Per determinare le unità lavorative per le quali spetta il bonus sarà necessario calcolare la differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mese per mese, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.
Nel caso in cui il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato nei 12 mesi precedenti l’assunzione si decadrà dal beneficio. Altre cause di decadenza saranno:
- i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle imprese
- viene accertata definitivamente la violazione non formale di normativa fiscale, contributiva o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Richiesta ed utilizzo del bonus assunzioni
Il bonus assunzioni andrà richiesto alla propria regione di appartenenza e potrà essere utilizzato dopo l'avvenuta accettazione nei limiti delle risorse stanziate.
Il credito sarà utilizzato in compensazione nei limiti del 50% del costo salariale sostenuto per il lavoratore e sarà compensato nel modello f24 per i 12 mesi successivi nel caso di lavoratore svantaggiato e per i 24 mesi successivi in caso di lavoratore molto svantaggiato.