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Tra le scadenze del mese di giugno è da annoverare il diritto camerale che diminuisce anche per l’anno 2016. Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Diritto Camerale: riduzioni 2016

Diritto Camerale 2016

Il processo di riduzione è stato avviato nel 2015 applicando le percentuali di seguito riportate:

  • del 35 per cento, per l’anno 2015;
  • del 40 per cento, per l’anno 2016;
  • del 50 per cento, a decorrere dall’anno 2017.

Prima di addentrarci nella discussione giusto due punti salienti:

  • Il diritto camerale è determinato in misura fissa o in base alla percentuale di fatturato del 2015 e ciò a seconda del soggetto tenuto al versamento.
  • Prima di procedere al versamento è sempre opportuno verificare sui siti delle varie Camere eventuali maggiorazioni stabilite del diritto annuale.

Procediamo con ordine…

 

Chi versa il diritto camerale



Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all’Art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento. Il diritto annuale deve essere pagato per intero anche se l’iscrizione o la cancellazione dell’impresa è stata fatta in corso d’anno. Il diritto annuale della Camera di Commercio è sempre dovuto. Le imprese non sono più obbligate al versamento del diritto annuale:

  • per le imprese individuali: a partire dall’anno successivo alla cessazione dell’attività purchè la cancellazione avvenga entro il 30 gennaio dell’anno successivo
  • per le società e gli altri enti collettivi: dall’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione
  • per le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione l’obbligo cessa a partire dall’anno successivo alla liquidazione sempre che la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno
  • per le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amminstrativa l’oblbigo cessa dall’anno successivo all’adozione del provvedimento e fino a quando non sia cessato l’esercizio provvisorio di impresa
  • Per le cooperative in scioglimento da parte dell’Autorità (2545 cc) dall’anno successivo a quello della data del provvedimento che determina lo scioglimento
  • Per le start-up iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese sono esonerate dal versamento fino al quarto anno fatto salvo il mantenimento dei requisiti

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.   Gli importi in misura fissa del diritto annuale   Le imprese che pagano il contributo annuale in misura fissa sono quelle indicate nella tabella che segue con i relativi importi dovuti per il 2016.

Diritto camerale 2016 – Imprese (Misura fissa)
Soggetto Importo
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53,00 euro
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 120,00 euro
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) – No per le unità locali 18,00 euro
Imprese con ragione di società semplice agricola 60,00 euro
Imprese con ragione di società semplice non agricola 120,00 euro
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) 120,00 euro
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) – per ciascuna sede in base alla territorialità 66,00 euro

 

Gli importi dovuti per Unità Locali e Sedi secondarie    

Il diritto camerale è dovuto non solo per la sede principale ma anche per eventuali unità locali e sedi secondarie. La tabella che segue riporta gli importi dovuti, già con la riduzione del 40%.

Diritto camerale 2016 – Unità locali/sedi secondarie
Unità locale/sede secondaria Importo
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. 11,00 euro
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 24,00 euro
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola 12,00 euro
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola 24,00 euro
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) 24,00 euro
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc. 24,00 euro

 

Importi del diritto annuale in base al fatturato



Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle di cui sopra, versano il diritto camerale, con riferimento alla sede legale (per le sedi secondarie e unità locali si veda la tabella di cui sopra), applicando al fatturato dell’esercizio 2015, le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato.

Il diritto camerale in percentuale è dovuto da:

  • Società di persone,
  • Società cooperative e Consorzi con attività esterna,
  • GEIE,
  • Società di capitali,
  • Aziende speciali.

 

 

Nella tabella seguente gli importi in dettaglio da ridurre del 40% per il 2016

Diritto camerale dovuto sul fatturato
Scaglione di fatturato Importo dovuto da ridurre del 40%
Da 0 a 100.000 euro 200 euro in misura fissa
Da 100.001 a 250.000 0,015%
Da 250.001 a 500.000 0,013%
Da 500.001 a 1.000.000 0,010%
Da 1.000.001 a 10.000.000 0,009%
Da 10.000.001 a 35.000.000 0,005%
Da 35.000.001 a 50.000.000 0,003%
Da 50.000.001 e oltre 0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro

 

Come e quando si versa il diritto camerale

Il diritto camerale va versato entro il termine di versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi. Dunque, va versato entro il prossimo 16 giugno 2016 o entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 18 luglio 2016 poiché il 16 luglio è sabato) con una maggiorazione dello 0,40%. Il versamento è eseguito con modello F24 (telematico) compilando la sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” ed indicando:

  • Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento;
  • Codice Tributo: 3850
  • Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento (2016).

 

Il ravvedimento del diritto camerale

In caso di omesso o insufficiente versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. In particolare il contribuente può ricorrere al:

  • RAVVEDIMENTO BREVE – entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine di pagamento versando:
  • il diritto annuale dovuto ( tributo 3850);
  • la sanzione ( tributo 3852) del 3% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
  • gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo ( tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%).
  • RAVVEDIMENTO LUNGO – entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento versando:
  • il diritto annuale dovuto ( tributo 3850);
  • la sanzione ( tributo 3852) del 3,75% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
  • gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo ( tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%).

Non sono ammesse le altre forme di ravvedimento previste poiché queste si applicano solo ai tributi gestiti dall’agenzia delle Entrate. Il termine per il ravvedimento decorre dalla data di scadenza ordinaria ossia dal 16 giugno. Tuttavia, per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% (dal 17 giugno al 16 luglio) e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40% ossia 16 luglio (Nota MISE n. 172574 del 22 ottobre 2013). In questo caso il diritto (cod. tributo. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l’importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto maggiorato dello 0,40%. Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo seguente. Per le imprese e unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.