Il DPCM 10 aprile 2020 disciplina la sospensione finoal 3 maggio 2020, sull’intero territorio nazionale, delle attività commerciali al dettaglio nonché le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle incluse nei rispettivi elenchi di riferimento (Allegati 1, 2, 3 DPCM 10 aprile 2020).
Le disposizioni hanno effetto dal 14 aprile 2020 e, al contempo, cessano di produrre effetti i DPCM precedente emanati in materia di emergenza epidemiologica da Coronavirus (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 1° aprile 2020).
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio.
Misure volte al contenimento del contagio
Guida al Contenuto
Alla luce delle nuove disposizioni:
– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Resta il divieto generale di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova
– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio
– divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus
– divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
– divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
– non è consentita l’attività ludica o ricreativa all’aperto; è possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi
– sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
– sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in luogo pubblico sia privato; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
– sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
– sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità da remoto
– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
– sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire quanto richiesto dalle unità di crisi costituite a livello regionale
– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali o ricreativi
– sono sospesi gli esami di idoneità alla patente di guida
– divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)
– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Viene autorizzato, in particolare, il commercio al dettaglio di:
- carta, cartone e articoli di cartoleria
- libri
- vestiti per bambini e neonati
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme sanitarie sia per in fase di confezionamento che di trasporto
– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade (vendita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali); restano aperti quelli siti in ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro
– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al DPCM 10 aprile 2020:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- attività delle lavanderie industriali
- altre lavanderie, tintorie
- servizi di pompe funebri
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5: pulizia e igienizzazione frequente, ricambio d’aria; distribuzione di guanti e mascherine, ecc.
– restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
– la modalità di lavoro agile può essere applicata, oltre che nel settore pubblico, dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
– si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie – in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
Attività produttive e commerciali: svolgimento in sicurezza
Sull’intero territorio nazionale sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia, anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Resta sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Sono altresì permesse le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività strategiche per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le produzioni
Prevenzione e informazione
Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
– il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero;
– è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità;
– nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici della P.A., sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
– i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
– nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, come in tutti i locali aperti al pubblico, vanno messe a disposizione di addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
– le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.